Art. 10 — Trattamento, licenziamento
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11 e 23 legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevate con riferimento agli artt. 3, 38 e 41 Cost., in quanto le ordinanze di rimessione non chiariscono se le questioni stesse riguardino l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette in sé considerato (riferendosi alla situazione, a regime, delle imprese che, in ragione del numero complessivo del personale occupato, devono riservare una quota delle nuove assunzioni agli appartenenti a tali categorie: questione già ritenuta infondata e manifestamente infondata), ovvero attengano alla diversa ipotesi dell'impresa che, attingendo al livello occupazionale minimo di trentasei dipendenti, dal quale scatta l'obbligo di assunzione, debba dare corso all'immediata assunzione di lavoratori invalidi per coprire la complessiva quota d'obbligo; ed in quanto le ordinanze medesime non precisano neppure in quale delle due diverse ipotesi si trovassero i datori di lavoro nei cui confronti si svolgevano i giudizi. - S. n. 279/1983; O. nn. 173/1985; 449/1994. red.: S. Di Palma
Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 23 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensì in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalità e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarietà che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 872/1988.
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - v. S.n. 622/1987.
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 4 cost. · Art. 2 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Nelle assunzioni obbligatorie di lavoratori appartenenti a categorie protette, regolate dalla legge n. 482 del 1968, valgono i principi generali del collocamento dei lavoratori disoccupati, contenuti nella legge n. 264 del 1949, che non siano incompatibili con i principi specifici delle assunzioni obbligatorie, poiché anche gli aventi diritto alle assunzioni obbligatorie appartengono alla categoria dei disoccupati involontari che vengono assunti attraverso gli uffici di collocamento. La facoltà accordata dalla predetta legge n. 264 al datore di lavoro di rifiutare l'assunzione di lavoratori avviati dall'Ufficio di collocamento competente, precedentemente dallo stesso datore licenziati per giusta causa, ha valore di principio generale e si applica, pertanto, anche nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 482 del 1968. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sollevata in base all'errato presupposto che tali articoli debbano interpretarsi nel senso che con essi si sia inteso escludere nell'ambito del collocamento obbligatorio la suddetta facoltà).
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.
Il referto del collegio medico, cui ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 20 della legge n. 482 del 1968 è demandato, ai fini del licenziamento, l'accertamento che l'invalido assunto obbligatoriamente ha perduto ogni capacità lavorativa o ha subito un tale aggravamento della propria condizione che la sua ulteriore permanenza al lavoro può determinare pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, costituisce una sorta di perizia stragiudiziale che, sebbene altamente qualificata, è liberamente valutabile dal giudice ordinario, al cui sindacato può essere sottoposta, incidendo su situazioni che sono propriamente di diritto soggettivo. È, pertanto, infondata la censura delle medesime norme, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e nell'erroneo presupposto ermeneutico dell'insindacabilità, in sede giudiziale, del detto referto.
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 20 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
L'art. 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce, nel comma terzo, una speciale causa di risoluzione del rapporto di lavoro per quanto riguarda i mutilati ed invalidi assunti ope legis (che si affianca alle altre previste dall'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604: giusta causa o giustificato motivo) prevedendo la possibilità di licenziamento anche quando, a giudizio del collegio medico provinciale previsto dall'art. 20, sia accertata a richiesta dell'imprenditore, o dello stesso invalido, la perdita di ogni capacita lavorativa o un aggravamento di invalidità di natura tale da essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro, nonché alla sicurezza degli impianti. È pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, per preteso contrasto con l'art. 24, commi primo e secondo, Cost., non risultando pertinente il richiamo alla idoneità lavorativa fuori dello specifico schema e delle particolari modalità dalla stessa dettate, ove il licenziamento impugnato dinanzi al giudice a quo sia avvenuto (come nel caso di specie) per motivi attinenti all'art. 1 legge n. 604 del 1966, e non risulti che sia stato provocato il giudizio dell'apposito collegio medico.
Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 181 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A coloro che sono assunti al lavoro in forza della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico, giuridico e normativo. La presente legge non implica nessuna modificazione del trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, per servizio e del lavoro, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'occupazione a cui siano assunti, nonche' alle vedove ed agli orfani dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro. Oltre che nei casi di licenziamento previsti per giusta causa o giustificato motivo, i mutilati e invalidi di cui alla presente legge possono essere licenziati quando, a giudizio del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20, sia accertata, su richiesta dell'imprenditore o dell'invalido interessato, la perdita di ogni capacita' lavorativa o aggravamento di invalidita' tale da determinare pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro, nonche' alla sicurezza degli impianti. In caso di licenziamento l'azienda o la pubblica amministrazione e' tenuta a darne comunicazione, nel termine di 10 giorni, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per la sostituzione del lavoratore licenziato con altro avente diritto all'assunzione obbligatoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art10 · fonte del testo
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