Art. 8 — Orfani e vedove
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Gli artt. 8 e 9 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui equiparano agli orfani e alla madre dei soggetti ivi previsti i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro, rispondono a requisiti di sicura razionalità poiché prendono in considerazione, ai fini dell'attribuzione del beneficio del collocamento obbligatorio, il più ristretto nucleo familiare dell'invalido (rispetto al quale sussiste il mantenimento) dettando, per i soggetti che lo compongono, provvidenze che, almeno di riflesso, avvantaggiano l'invalido stesso: il che conduce non solo a negare che la citata normativa violi il principio di eguaglianza, ma anche a riconoscere che la stessa non contrasta ne' con l'art. 4 Cost., ne' con l'art. 41, tenuto conto, a quest'ultimo riguardo, della modestia delle aliquote di riserva di posti, che non si riflette sulla dimensione delle imprese, e della giustificazione sociale delle provvidenze disposte, le quali possono essere estese anche a soggetti che non rientrano nella previsione dell'art. 38 Cost. (inabili e non abbienti).
Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.
Questione già dichiarata infondata. - S. n. 104/1981.
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.
Il riconoscimento del diritto all'assunzione obbligatoria a favore degli orfani dei caduti in guerra, per servizio o sul lavoro, trova giustificazione nell'opportunita` di ridurre la situazione di disagio e di maggiore bisogno nella quale versano tali soggetti. L'avere posto un limite di eta` (55 anni) notevolmente elevato, anche se consente la applicazione del beneficio a persone piu` lontane dall'evento che creo` per esse lo stato di inferiorita`, non puo` essere ritenuto irragionevole, costituendo soltanto indice di una piu` larga benevolenza verso i soggetti considerati. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 l. 2 aprile 1968, n.482, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 8 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 9 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 90 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, gli orfani e le vedove di coloro che siano morti, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermita', che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio, per fatto di guerra o per servizio o del lavoro; agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art8 · fonte del testo
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