Corte costituzionale

Ordinanza n. 449/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 23

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private), promosso con ordinanza emessa l'11 febbraio 1994

dalla Corte di cassazione su ricorso proposto da Cosimo Cannarile,

iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che la Corte di cassazione - investita del ricorso

proposto da Cosimo Cannarile avverso la sentenza del Pretore di

Taranto che lo aveva condannato per non avere fatto richiesta di

assunzione al competente Ufficio provinciale del lavoro e della

massima occupazione di venti lavoratori appartenenti alle categorie

protette, pur essendovi tenuto in ragione del numero di dipendenti in

servizio nella propria azienda - con ordinanza emessa l'11 febbraio

1994 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9,

11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private);

che le aziende private con più di 35 dipendenti sono tenute, in

base alla legge n. 482 del 1968, ad assumere lavoratori appartenenti

alle categorie protette nella misura del 15 per cento del personale

in servizio (art. 11), secondo la ripartizione tra le varie categorie

di riservatari fissata dall'art. 9, venendo penalmente sanzionata

l'omessa richiesta di assunzione di invalidi o di altri aventi

diritto (art. 23);

che il giudice rimettente, sulla base dell'interpretazione

letterale delle disposizioni denunciate, ritiene automatico l'obbligo

di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette al

solo raggiungimento del numero minimo di trentasei dipendenti in

servizio, senza che si possa in alcun modo tener conto della

possibilità per l'azienda di fare fronte al carico di ulteriori

assunzioni, rese obbligatorie;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole

porre sullo stesso piano soggetti diversi quanto a capacità di

assorbimento di nuove unità di lavoratori, come pure sarebbe

irragionevole differenziare la disciplina delle aziende private

rispetto a quella degli enti pubblici, per i quali l'obbligo di

assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette è

subordinato al verificarsi di vacanze nell'organico;

che, ad avviso dello stesso giudice, sarebbe anche lesa la

libertà di organizzazione e di gestione dell'impresa secondo criteri

di economicità, aspetto compreso nella libertà di iniziativa

economica privata;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la non fondatezza della questione,

affermando che è stata nuovamente proposta una questione già

esaminata e dichiarata infondata dalla Corte (sentenze n. 38 del 1960

e n. 279 del 1983; ordinanza n. 173 del 1985);

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta in termini non

univoci il dubbio di legittimità costituzionale, che sembra riferito

a due situazioni diverse. Difatti non è chiaro se la questione

riguardi l'obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti a

categorie protette in sé considerato, riproponendosi così un dubbio

già ritenuto non fondato dalla Corte in rapporto agli stessi

parametri dedotti (sentenza n. 279 del 1983; ordinanza n. 173 del

1985), o se invece la questione sia proposta per l'ipotesi, peraltro

non ricorrente nel giudizio principale, del datore di lavoro che

raggiunga il numero minimo di dipendenti previsto dalla legge,

perché scatti l'obbligo di immediata assunzione di lavoratori

appartenenti a categorie protette in numero proporzionale ai

dipendenti in servizio, venendo così aumentato il numero del

personale da assumere indipendentemente dalla necessità dell'azienda

di ampliare ulteriormente le unità dei lavoratori addetti;

che, non essendo il quesito precisato in modo tale da

individuare quale delle questioni prospettate sia sottoposta al

vaglio di legittimità costituzionale, ne deve essere dichiarata la

manifesta inammissibilità;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 9, 11 e 23 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 41 della

Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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