Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidita' di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, e' attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', un assegno di incollocabilita' nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria senza superinvalidita' e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilita' derivi da infermita' neuropsichica o epilettica, ascrivibile, alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1a categoria con assegno di superinvalidita' di cui alla tabella E, lettera G della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennita' di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura. Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilita' e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1a categoria. Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilita', viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno e' cumulabile con l'assegno di previdenza. Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi e' concesso, sospeso o revocato, secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art6 · fonte del testo

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