Art. 17 — Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000. 157 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
tolto: a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19;
tolto: b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;
tolto: c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;
tolto: d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie;
tolto: e) esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
tolto: f) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art17 · fonte del testo
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