Corte costituzionale

Sentenza n. 622/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 1, 11, 15 e 16, primo, quarto ed ultimo comma, della

legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 novembre 1981 dal Pretore di Palermo

nel procedimento civile vertente tra Alicata Giuseppe e la s.p.a.

Cantieri Navali Riuniti, iscritta al n. 819 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 96

dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 30 marzo 1982 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Caloiero Edera e la s.p.a.

Carrozzeria Bertone, iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 dell'anno

1983;

3) ordinanza emessa il 16 maggio 1983 dal Pretore di Ivrea nel

procedimento civile vertente tra D'Angelo Ciro e la s.p.a. Probest,

iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 22 ottobre 1984 dal Pretore di Ivrea nel

procedimento civile vertente tra Tessitore Maria Antonietta e la

s.p.a. Pluritec, iscritta al n. 1279 del registro ordinanze 1984 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71- bis

dell'anno 1985;

5) ordinanza emessa il 16 novembre 1984 dal Pretore di Torino

nel procedimento civile vertente tra Cupi Fortunato e il Nuovo Banco

Ambrosiano, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149- bis

dell'anno 1985;

Visti l'atto di costituzione del Nuovo Banco Ambrosiano nonché

gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv.to Fabrizio Fabbri per il Nuovo Banco Ambrosiano e

l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1.1 - Con ordinanza emessa il 12 novembre 1981 (R.O. n. 819 del

1981), nel procedimento civile fra Alicata Giuseppe e S.p.a. Cantieri

navali riuniti, il Pretore di Palermo ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, 15

(recte 11), 16 (primo, quarto ed ultimo comma) della legge 2 aprile

1968 n. 482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie

presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private - nelle

parti in cui subordinano i diritti dei soggetti aventi titolo

all'assunzione, gli obblighi di assunzione dei privati datori di

lavoro ed il potere di avviamento degli Uffici provinciali del lavoro

e della massima occupazione alla richiesta di cui all'art. 16, quarto

comma, legge citata, per contrasto con gli artt. 3, 4 (primo comma),

38 (terzo e quarto comma), 41 (secondo e terzo comma) della

Costituzione.

1.2 - Il Pretore di Torino ha sollevato analoga questione di

legittimità ravvisando contrasto della citata legge anche con l'art.

97 Cost., con ordinanze emesse il 30 marzo 1982 (R.O. n. 694 del

1982) nel procedimento civile tra Caloiero Edera e S.p.a. Carrozzeria

Bertone ed il 16 novembre 1984 (R.O. n. 72) in causa tra Cupi

Fortunato e Nuovo Banco Ambrosiano.

1.3 - Anche il Pretore d'Ivrea, con due ordinanze emesse il 16

maggio 1983 (R.O. n. 612 del 1983) nel procedimento civile tra

D'Angelo Ciro e S.p.a. Probest ed il 22 ottobre 1984 (R.O. n. 1279

del 1984) nel procedimento civile tra Tessitore Maria Antonietta e la

S.p.a. Pluritec, ha sollevato questione di legittimità del solo art.

16 (quarto comma) della legge, nella parte in cui prescrive, per i

provvedimenti di avviamento al lavoro delle categorie protette, la

necessità della richiesta del datore di lavoro, per contrasto con

gli artt. 3, 38 (terzo e quarto comma), 41 (secondo e terzo comma)

della Costituzione.

2. - Secondo il Pretore di Palermo le norme denunciate sono in

contrasto con i parametri costituzionali citati, in quanto la legge

n. 482, per i suoi specifici contenuti, deve reputarsi diretta a

garantire, ope legis, l'occupazione di particolari soggetti,

meritevoli di tutela preferenziale. Solo in tale chiave di lettura si

può ritenere che la normativa di cui alla legge citata:

renda effettivo l'impegno della Repubblica a sostegno delle

categorie sottoprotette;

faccia diventare meno astratto e, comunque, renda attuale per

dette categorie il diritto al conseguimento di una occupazione, con

il fondamentale riconoscimento del diritto al lavoro come primario

diritto di libertà della persona umana;

avvii a realizzazione il diritto degli inabili e minorati ad

inserirsi proficuamente nella comunità produttiva, nel rispetto

delle esigenze solidaristiche proprie della Carta costituzionale;

attribuisca la dovuta rilevanza economico-sociale alle istanze

provenienti dagli appartenenti alle categorie sottoprotette,

nell'equilibrato rispetto delle esigenze di libertà dell'iniziativa

economica e di quelle di assistenza ai predetti, consentendo

l'effettiva crescita dei doveri inderogabili di solidarietà di cui

specificamente all'art. 41 Cost.

In tale contesto far derivare l'obbligo di assunzione ed ogni

correlativo diritto degli appartenenti alle categorie protette da un

pregresso comportamento dell'obbligato (la richiesta) sembra

costituire una intima contraddizione, che porterebbe a vanificare del

tutto la legge.

Secondo le ordinanze del Pretore di Torino l'imposizione della

richiesta:

erige anziché rimuovere gli ostacoli impeditivi dell'effettiva

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e

sociale del Paese;

vanifica il diritto all'"avviamento professionale" dei minorati

non inabili al lavoro;

contraddice al perseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 4,

primo comma Cost.

Poco si addice, inoltre, al "buon andamento" dell'amministrazione

subordinare all'autodeterminazione del datore di lavoro la sua

soggezione alla potestà amministrativa dell'Ufficio di Collocamento.

Le ordinanze del Pretore di Ivrea pongono in evidenza una assunta

irrazionalità del sistema, adottato dalla legge in esame, che

scaturirebbe dalla necessità della richiesta di avviamento. Se è

vero, infatti, che tale obbligo è sanzionato nel secondo comma

dell'art. 23, è anche vero che tale sanzione è alquanto inadeguata,

in relazione all'effetto che con essa si vuole perseguire.

"Oltre che il principio di ragionevolezza della volontà contenuta

nella legge" la necessità della richiesta di avviamento, vanificando

le finalità della normativa, "viola i principi costituzionali che

con essa il legislatore mirava ad attuare".

3. - Nel giudizio R.O. n. 72 del 1985 si è costituito il Banco

Ambrosiano S.p.a. rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni

Urbani, Fabrizio Fabbri e Paolo Catalano.

Nella memoria depositata il 16 luglio 1985 si eccepisce,

anzitutto, l'inammissibilità della questione che sollecita dalla

Corte costituzionale un intervento di legislazione creativa, dal

momento che non esiste nell'ordinamento un principio od una norma

generale che attribuisca all'Ufficio provinciale del lavoro il potere

di avviamento d'ufficio e senza richiesta.

Neppure la legge potrebbe prevedere quella sorta di imponibile di

mano d'opera che l'ordinanza vorrebbe.

La memoria osserva che il vigente sistema della richiesta

risponde, infatti, all'esigenza di evitare violazioni dell'art. 41

Cost., quale strumento che consente alle imprese di verificare le

possibilità di assunzioni di invalidi. In concreto, poi, l'attore,

pensionato, non aveva diritto all'avviamento obbligatorio.

In tutti e cinque i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato.

Nella memoria d'intervento si osserva che esiste il diritto degli

inabili e minorati al loro inserimento nella comunità produttiva, ma

anche il diritto di libera iniziativa economica che non può essere

compresso attraverso la imposizione di un obbligo indiscriminato di

assunzione di dipendenti, che equivalga ad addossare ai privati i

doveri assistenziali propri della collettività.

Si osserva, indi, che l'obbligo legale di assunzione da parte

degli imprenditori privati dei lavoratori invalidi è assicurato

dalle sanzioni di cui all'art. 23 della l. n. 482 del 1968, ed è

indiscutibile che tali sanzioni, per le loro caratteristiche di

inderogabilità, rappresentano la massima espressione dell'interesse

statale all'osservanza dei relativi obblighi e doveri.

Si chiede pertanto che vengano dichiarate infondate le questioni

di legittimità prospettate. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione concernono questione identica. I

giudizi vanno riuniti per formare oggetto, in conseguenza, di

un'unica pronuncia.

2.1 - La legge 2 aprile 1968, n. 482 - Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private - prevede i soggetti invalidi aventi diritto

all'assunzione, stabilisce i relativi obblighi per le aziende

private, identifica gli organi del collocamento e le relative

modalità (artt. 1, 11, 16). In particolare, il comma quarto

dell'art. 16 pone per l'imprenditore, tenuto ad assumere lavoratori

appartenenti alle categorie protette, l'obbligo di "richiesta" al

competente Ufficio provinciale del lavoro.

2.2 - I giudici a quibus ravvisano l'illegittimità costituzionale

delle descritte norme, nella parte in cui la richiesta costituisce

presupposto essenziale ai fini del successivo avviamento al lavoro

dell'invalido.

Sarebbe violato, intanto, l'art. 3 Cost. poiché costituirebbe

"intima contraddizione", per gli scopi univoci della legge, lasciare

arbitro il datore di lavoro, omettendo questi la richiesta, di ogni

assunzione: il che avrebbe riflessi anche sul buon andamento

amministrativo (art. 97).

Verrebbero meno, altresì, con siffatte scelte "libere"

dell'imprenditore tutte le garanzie del diritto al lavoro, nei suoi

presupposti generali cioè (art. 4 Cost.) e specifici per gli

invalidi (art. 38), con un palese contrasto, ancora, con gli scopi

sociali dell'iniziativa privata (art. 41, secondo e terzo comma).

3. - L'ordinanza del Pretore di Torino del 16 novembre 1984 (n. 72

del 1985) concerne un soggetto già collocato in quiescenza, per

servizio ultraventicinquennale nel Corpo della Guardia di Finanza.

Cosicché i benefici di legge non sono applicabili nella ristretta

fattispecie, poiché la normativa, per gli eminenti interessi sociali

che coinvolge, è intesa a favorire le aspirazioni di coloro che al

lavoro debbano ancora attingere in via primaria.

La questione va quindi dichiarata inammissibile.

4.1 - Le altre ordinanze si incentrano, in sostanza, nella carenza

di un sistema protettivo efficace di avviamento al lavoro degli

invalidi, la richiesta del datore di lavoro non essendo parsa ai

rimettenti strumento valido per il perseguimento dei fini di legge.

A questo punto, va precisato che l'atto in parola, col rendere

manifeste le esigenze concrete dell'imprenditore nella operatività

delle proprie strutture, costituisce requisito di legittimità del

provvedimento di assunzione, senza del quale (in ciò è costante

anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione) non può

altrimenti dischiudersi ingresso ad un avviamento ex officio.

È vero che i datori di lavoro sono tenuti ad altra "denuncia"

(semestrale) dello stato occupazionale nelle rispettive aziende, ma

tale adempimento non è sostitutivo della richiesta se non quando con

le sue formulazioni specifiche manifesti la esplicita volontà

dell'imprenditore a riguardo dell'assunzione nei termini di esigenza

sopradetti.

4.2 - Nulla impedisce che "richiesta" e "denuncia" possano essere

inoltrate mediante la predisposizione e sottoscrizione di un unico

atto ed è dato al giudice della singola controversia riconoscerne

validità ai fini del collocamento, così come pure ha affermato la

Corte di Cassazione.

Il che varrebbe a salvaguardare maggiormente gli scopi della

legge, per ragioni oggettive non essendosi rivelata di piena

efficacia la sanzione in caso di omissione della richiesta stessa

(art. 23 l. n. 482 del 1968).

E sono questi ultimi, in definitiva, i motivi che han determinato

i giudici a quibus al tentativo di rimuovere in radice il

procedimento relativo: si sarebbe di fatto resa praticabile per i

datori di lavoro interessati l'alea di una inadempienza, non

adeguatamente contrastata, a volte, nella individuazione della

proportio ad hominem.

5. - La questione non è fondata.

Quanto all'assunto di irragionevolezza ex art. 3 Cost. e

correlatamente ex art. 97 per il difetto di buon andamento che ne

conseguirebbe, si è qui detto che ricorrendo gli estremi della

dovuta copertura l'imprenditore è tenuto ad effettuare la relativa

richiesta: talché, non emerge l'esercizio di una sua

"contraddittoria" facoltà di scelta, altro essendo un atto che è e

rimane - dovuto ed altro, invece, il rifiuto di compierlo che attiene

- in ogni caso - alla sfera degli illeciti.

Quanto all'art. 38 Cost. (l'art. 4 precedente, col riconoscere

l'importanza sociale del lavoro, non crea, peraltro, rapporti di

diretta tutela), gli enunciati concernono l'approntamento dei mezzi

per l'inserimento dei disabili nel contesto sociale, senza peraltro

accollare oneri a connotazione assistenziale al datore di lavoro:

instaurato che sia - ancorché coattivamente - un rapporto si

determina la regolare prestazione che comporta tutti i diritti e gli

obblighi ad essa inerenti (sentenza n. 38 del 1960).

Le ordinanze, peraltro, assumono violato anche l'art. 41 (secondo

e terzo comma) Cost., poiché l'atto di richiesta contrasterebbe - si

assume - con i fini d'utilità sociale ivi perseguiti ed i controlli

che ne conseguono, atti ad assicurarne i risultati.

Con la proposizione del suo primo comma, cui seguono solo come

postulati i relativi limiti volti - tra l'altro - a creare fruttuoso

assorbimento di mano d'opera, l'art. 41 resta comunque inteso ad

affermare la libertà dell'iniziativa economica privata. In tali

equilibri gioca, appunto, il suo evidente ruolo l'atto d'impulso

dell'imprenditore, obbligato sì ad assunzioni nell'area delle

categorie protette, di cospicua caratterizzazione sociale e pur

sempre, però, finalizzate ad obiettive necessità: dunque,

l'ablazione della richiesta, lungi dal favorire un adeguamento della

norma ai principi costituzionali invocati, varrebbe - in contrario a

interferire con l'iniziativa economica che il contesto dell'art. 41

preserva da restrizioni abnormi nelle scelte operative di svolgimento

(cfr. sentenza n. 12 del 1963).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 11 e 16 della legge 2 aprile 1968, n.

482 - Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private sollevata dal Pretore

di Torino, in riferimento agli artt. 3; 4 (primo comma); 38 (terzo

comma); 97 (primo comma) Cost., con l'ordinanza n. 72 del 1985;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 11, 16, primo, quarto ed ultimo comma della predetta

legge n. 482 del 1968, sollevata, in riferimento agli artt. 3; 4

(primo comma); 38 (terzo e quarto comma); 41 (secondo e terzo comma);

97 (primo comma) Cost., dai Pretori di Palermo (ord. n. 819/1981),

Torino (ord.n. 694/1982), Ivrea (ordd. nn. 612/1983 e 1279/1984).

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:622 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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