Corte costituzionale

Sentenza n. 346/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/10/1987 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, 5 e 11

della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle

assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le

aziende private) e 9, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463

nel testo sostituito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638

(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 12 settembre

1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e

sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni

per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni

termini), promossi con le seguenti ordinanze:

1) nn. 2 ordinanze emesse il 9 aprile 1980 dal Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto dalla

s.p.a. Soc.Italiana Telecomunicazioni Siemens contro l'Ufficio

provinciale del lavoro e della massima occupazione ed altri, iscritte

ai nn. 708 e 709 del registro ordinanze 1980 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 28 giugno 1985 dal Pretore di Perugia nel

procedimento penale a carico di Broggi Umberto, iscritta al n. 686

del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n.9, prima serie speciale dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1984 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla s.p.a.

Birra Peroni Industriale contro il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale ed altro, iscritta al n. 360 del registro

ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n.38, prima serie speciale dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 20 marzo 1986 dal Pretore di Trapani nel

procedimento penale a carico di Juculano Rosario ed altro, iscritta

al n.399 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale dell'anno

1986;

5) nn. 5 ordinanze emesse il 7 luglio 1986 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti dalla s.p.a.

Marchon Sud, dalla s.p.a. Italchimici e dalla Provincia Romana di S.

Pietro dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio contro il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale ed altri, iscritte ai nn. 61,

62, 121, 122 e 123 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 16, prima serie speciale

dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. S.I.T. Siemens, di

Broggi Umberto, della s.p.a. Birra Peroni Industriale, della s.p.a.

Marchon Sud, della s.p.a. Italchimici e della Provincia Romana

dell'Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio, nonché gli atti di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 1° luglio 1987 il Giudice relatore

Giuseppe Borzellino;

Uditi gli avvocati Stelio Zaganelli e Renato Scognamiglio per

Broggi Umberto, Carlo Silvetti per la s.p.a. Birra Peroni

Industriale, Giannetto Cavasola per la s.p.a. Marchon Sud, Giorgio

Natoli per la s.p.a. Italchimici, Nicola Picardi per la Provincia

Romana di S. Pietro e gli avvocati dello Stato Giuseppe Fiengo e

Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con due ordinanze (nn. 708 e 709 R.O. 1980) di identico

contenuto, emesse il 9 aprile 1980 in procedimenti

tra Soc. Italiana Telecomunicazioni Siemens e l'Ufficio provinciale

del lavoro e della massima occupazione di Milano

ed altri, il T.A.R. Lombardia ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt.1 e 5 della l. 2 aprile 1968,

n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private),

in riferimento agli artt. 38 e 41 della Costituzione.

Le ordinanze, considerato emergere che requisito necessario per

beneficiare dell'assunzione obbligatoria è che all'invalido civile

sia stata accertata un'invalidità che determini una riduzione della

capacità lavorativa pari o superiore al terzo, osservano che la

legge estende la propria applicabilità a tutti gli invalidi per i

quali non si configuri una formale invalidità totale, con ciò

assegnando all'impresa una mera funzione assistenziale in contrasto

con l'art. 38 della Costituzione.

Vi sarebbero ragioni per dubitare della legittimità

costituzionale della normativa in questione anche in relazione ai

poteri di organizzazione che l'art. 41 Cost. riconosce e garantisce

all'imprenditore che sarebbero, infatti, nella specie compressi o

addirittura annullati.

Si è costituita la Società italiana telecomunicazioni Siemens

S.p.a. (oggi Italtel S.p.a.), ricordando la sentenza di questa Corte

n. 38 del 1960, che ha ravvisato rispondenti all'art. 38 Cost. i

canoni della normativa, in quanto si attua il reinserimento degli

inabili a posti nei quali essi possano essere utilmente impiegati.

Ciò in applicazione anche delle norme degli artt. 2, 3 e 4 della

Costituzione.

Sempre secondo detta pronunzia la retribuzione sarebbe dovuta

quale corrispettivo del lavoro prestato, mentre non possono ritenersi

compressi il diritto di proprietà e la libera iniziativa, non

essendo alterata la valutazione degli imprenditori circa il

dimensionamento dell'impresa.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

rilevando che il legislatore si è preoccupato di indicare nella

perdita di ogni capacità lavorativa la "soglia" della collocabilità

dell'invalido e si è mantenuto perciò nell'ambito evidenziato nella

decisione n. 38/60 della Corte costituzionale, sicché cadono le

obiezioni mosse.

2. - Con ordinanza emessa il 5 dicembre 1984, pervenuta alla Corte

costituzionale il 5 maggio 1986 (R.O. n. 360 del 1986), il TAR Lazio,

nel ricorso proposto dalla S.p.a. Birra Peroni industriale contro il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art.11 della predetta

legge 2 aprile 1968, n. 482 e dell'art. 9, comma terzo della l. 11

novembre 1983, n. 638 (rectius articolo unico della legge di

conversione) sub art. 9, comma terzo, del d.-l. 12 settembre stesso

anno con misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria, nella

parte in cui escludono, dal computo nella riserva d'obbligo, gli

invalidi già lavoratori dipendenti dell'impresa, con percentuale

pari a quella prevista per la loro occupazione obbligatoria,

ravvisando nella citata normativa la violazione degli articoli 3, 4 e

41 della Costituzione.

La disciplina generale sul collocamento obbligatorio dovrebbe

comprendere nella percentuale d'obbligo, infatti, il numero

complessivo dei dipendenti occupati nell'impresa a prescindere dal

modo in cui sia avvenuto l'avviamento.

L'invio obbligatorio di ulteriore manodopera, una volta raggiunta

la percentuale con quella divenuta invalida durante il rapporto,

aggraverebbe senz'altro gli oneri a carico della impresa; conseguenza

questa divergente, non solo dal criterio di continuità del rapporto,

ma precipuamente dal diritto assicurato dall'art. 4 Cost. alla

stabilità del lavoro.

La questione è stata riproposta con cinque ulteriori ordinanze,

emesse tutte il 7 luglio 1986, dal T.A.R. Lazio, le quali avanzano

dubbi di costituzionalità nei confronti dell'art. 9, terzo comma,

del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, nel testo sostituito dalla l. 11

novembre 1983, n. 638, anche in riferimento all'art. 97 Cost.

Nel giudizio di legittimità di cui all'ordinanza del T.A.R. Lazio

5 dicembre 1984 (R.O. n. 360 del 1986) si è costituita la Soc. Birra

Peroni industriale, che sostiene come la questione di

costituzionalità sia da reputare ampiamente fondata. Nei giudizi nn.

61 e 62 R.O. del 1987, si è costituita la Soc. Marchon Sud,

insistendo per la declaratoria di illegittimità della norma

impugnata.

Nei giudizi nn. 121 e 122 R.O. del 1987, si è costituita la Soc.

Italchimici, che evidenzia come i lavoratori assunti con normale

procedura e divenuti invalidi nel corso del rapporto di lavoro, ma

con percentuale di invalidità inferiore al 60%, vengono ad essere

discriminati rispetto ai lavoratori con invalidità di pari grado,

assunti obbligatoriamente, e quindi destinatari della disciplina

della l. n. 482/1968. Nell'ultimo dei giudizi citati (R.O. n.

123/1987), si è costituita la Provincia romana di S. Pietro

dell'Ordine ospedaliero S. Giovanni di Dio, che rileva, anch'essa,

come la norma introduca una ingiustificata discriminazione, sia a

danno dei datori di lavoro, sia a danno degli stessi lavoratori. In

tutti e sei i giudizi citati è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello

Stato.

Negli atti d'intervento si richiama la giurisprudenza secondo la

quale le controversie proposte dai datori di lavoro, obbligati

all'osservanza della legge, restano devolute al giudice ordinario.

Donde l'inammissibilità e l'irrilevanza della questione proposta, in

quanto il giudizio incidentale di costituzionalità non può fondarsi

sulla semplice postulazione di un potere giurisdizionale che non si

ha. Nel merito, si sostiene la razionalità e coerenza con il sistema

di una scelta legislativa che prende atto di una specifica categoria

di dipendenti, la cui invalidità non trova copertura nella tutela

dei rischi professionali e ne agevola il mantenimento in servizio,

attraverso la riduzione a favore dell'imprenditore delle aliquote di

legge delle assunzioni obbligatorie. Si chiede perciò che la dedotta

questione sia dichiarata non fondata.

3. - Con ordinanza emessa il 28 giugno 1985 (R.O. n. 686 del

1985), in procedimento penale a carico di Broggi Umberto, il Pretore

di Perugia ha sollevato anch'egli questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11 della l. 2 aprile 1968, n. 482 e

dell'articolo unico della l. 10 novembre 1983, n. 638, in riferimento

agli artt. 3, 4 e 38 della Costituzione.

Premette il Pretore che la legge n. 482 impone alle imprese

private di assumere gli invalidi appartenenti alle categorie protette

esclusivamente tramite gli uffici provinciali del lavoro e non

consente che si possano comprendere nell'aliquota eventuali

dipendenti che siano divenuti invalidi durante il rapporto di lavoro.

Si stabilisce così, osserva l'ordinanza, un'arbitraria

discriminazione tra invalidi "interni" e invalidi "esterni", i primi

non protetti e destinati ad essere colpiti dall'iniziativa di recesso

del datore di lavoro e gli altri protetti per il solo fatto di essere

stati avviati.

Un altro rilevante profilo di discriminazione si avrebbe nei

riguardi dei datori di lavoro, poiché l'obbligo di assunzione si

atteggerebbe diversamente a seconda che, nell'impresa, siano

impegnati o meno lavoratori invalidi divenuti tali nel corso del

rapporto, risultando ben più gravoso, sotto il profilo della

gestione economica, l'obbligo per i titolari di imprese nelle quali

siano già impegnati dipendenti invalidi rispetto a quelli che ne

sono privi.

Riguardo alla nuova disposizione della legge 11 novembre 1983, n.

638 - secondo la quale i lavoratori assunti tramite il collocamento

ordinario e successivamente riconosciuti invalidi non per causa di

lavoro o di servizio,

con un grado di invalidità non inferiore al 60% sono considerati, ai

fini della percentuale d'obbligo complessiva di cui all'art.11, primo

comma della l. 2 aprile 1968, n. 482 - parrebbero evidenti, prima

facie, ulteriori gravi profili di ingiustificata disparità. Ed

invero la norma esclude che nel computo della percentuale d'obbligo

si possa tener conto dei soggetti aventi un grado di invalidità

riconosciuta inferiore al 60%.

Tali esclusioni, ad avviso del giudice remittente, appaiono prive

di ragionevole fondamento ed in contrasto con i principi

costituzionali di cui agli artt. 3, 4, 38 Cost.

Nel giudizio di cui sopra si è costituito il Broggi deducendo in

ordine all'art. 11 della l. n. 482 del 1968, che la irrilevanza della

presenza presso l'azienda di lavoratori invalidi non assunti tramite

l'ufficio del lavoro determina di fatto una sostanziale differenza di

trattamento tra le aziende che non abbiano dipendenti invalidi e

quelle che, avendo già dei dipendenti con ridotta capacità

lavorativa, si vedono costrette a subire, in misura superiore alla

percentuale di legge, l'onere del contributo alla occupazione degli

invalidi. A loro volta i lavoratori invalidi civili verrebbero

discriminati rispetto a quelli assunti obbligatoriamente, non essendo

applicabile nei loro confronti la disciplina protettiva della l. n.

482 del 1968.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, assumendo che non

si rinviene una esauriente motivazione in punto di rilevanza della

questione; nel merito si considera che l'esclusione ("non inferiore

al sessanta per cento") appare razionale, poiché un limite

quantitativo andava tracciato sia per riconoscere rilevanza solo alle

situazioni che, per la loro gravità, effettivamente possono incidere

sull'economia aziendale, sia per evitare che il sistema delle

assunzioni obbligatorie risulti "svuotato" ed aggirato.

4. - Con ordinanza emessa il 20 marzo 1986 (R.O. n. 399 del 1986),

in procedimento penale a carico di Juculano Rosario ed altro, il

Pretore di Trapani ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 11, primo comma, della l. 2 aprile 1968, n.

482, in riferimento agli artt. 3, 4, 38 e 41 della Costituzione.

Il Pretore ritiene che l'interpretazione letterale della norma

determina di fatto una sostanziale disparità di trattamento tra le

aziende che non abbiano dipendenti invalidi e quelle che, avendo già

dipendenti invalidi, si vedono costrette a subire l'onere del

contributo alla occupazione degli invalidi, in misura superiore alla

percentuale stabilita dalla legge.

Nella norma in questione, secondo il remittente può ravvisarsi

violazione dei principi di cui agli artt. 4 e 38 della Costituzione e

segnatamente della tutela del diritto al lavoro e del diritto degli

invalidi all'avviamento professionale.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto 1 - Le ordinanze in epigrafe concernono questioni identiche o

comunque connesse, consentendo la riunione dei relativi giudizi ai

fini di un'unica pronuncia.

2.1 - La legge 2 aprile 1968, n. 482 recante la disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private individua (art. 1) i soggetti

appartenenti alle categorie protette, aventi titolo - cioè - alla

assunzione; considera invalidi civili, poi, per la finalità di cui

trattasi (art. 5), gli affetti da minorazione tale da comportare la

riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al

terzo.

2.2 - Per l'art. 11 della legge venivano esclusi dal computo delle

aliquote di assunzione obbligatoria, quei lavoratori che, già

dipendenti dalle aziende interessate, siccome assunti a mezzo del

collocamento ordinario, fossero solo in tempo successivo divenuti

invalidi, così venendo a trovarsi in situazione astrattamente

identica a quella dei soggetti assistiti.

L'enunciata esclusione è stata temperata, tuttavia, con il

disposto dell'articolo unico della legge 11 novembre 1983, n. 638

(conversione del d.-l. 12 settembre stesso anno, n. 463 recante

misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria) sub art. 9,

comma terzo, del decreto, là dove i lavoratori in questione sono

conteggiati nelle percentuali d'obbligo, a condizione, però, di aver

riportato un grado di invalidità non inferiore al 60 per cento.

3.1 - Il T.A.R. della Lombardia (ordd. nn. 708 e 709 del 1980)

ritiene che l'estensione del beneficio dell'assunzione così come

descritto (supra: n. 2.1), sino a ricomprendervi per l'ampia dizione

della norma un'invalidità pressoché totale, abbia comportato una

connotazione assistenziale che è fuori dai compiti e funzioni della

produttività aziendale: pertanto in contrasto con gli artt. 38 e 41

Cost., risolvendosi non già in un rapporto a carattere

professionale, sibbene in un onere di mantenimento caritativo. Per

ciò stesso, verrebbe a comprimersi, se non addirittura a

stravolgersi, l'attività propria d'impresa.

3.2 - A sua volta, il T.A.R. del Lazio (ordd. nn. 360 del 1986; 61,

62, 121, 122, 123 del 1987) ravvisa che la normativa limitatrice

delle quote d'assunzione nei confronti dei lavoratori inabili già

assunti a mezzo collocamento ordinario (supra n.2.2) sia in contrasto

con gli artt. 3 e 4 Cost., per disparità di trattamento in relazione

a posizioni che vorrebbero identica la tutela del diritto al lavoro

con stravolgimento, a un tempo, sia dell'iniziativa d'impresa che

delle regole di buona amministrazione: artt. 41 e 97 Cost.

3.3 - Le questioni così prospettate dal giudice amministrativo si

appalesano, preliminarmente a ogni esame di merito, inammissibili.

Ricorda la Corte, al proposito, che la Cassazione a Sezioni unite

(seguita da ancor recenti pronunce del Consiglio di Stato) ha

costantemente affermato la giurisdizione del giudice ordinario in

materia di provvedimenti riconducibili all'avviamento al lavoro,

poiché connessa ad interessi che sono preminentemente individuali,

con indubbia natura e consistenza di diritti soggettivi.

Stante il convincimento delle Sezioni unite della Corte di

cassazione la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse

resterebbe così priva delle positive conseguenze sue proprie. E in

sostanza, come prospetta l'Avvocatura dello Stato, ai casi concreti

giammai potrebbero venire applicate le risultanze della verifica di

costituzionalità.

4 - Il Pretore di Perugia, in un procedimento penale a carico di

imprenditore che avrebbe omesso la richiesta di avviamento al lavoro

di soggetti invalidi (ord. n. 686 del 1985) ha ravvisato la sospetta

incostituzionalità dell'art. 11 legge n. 482/1968 e dell'articolo

unico legge n. 638/1983 nei termini di cui innanzi (supra 2.2), per

una palmare discriminazione dei lavoratori già interni all'impresa,

contrastante con gli artt. 3, 4, 38 Cost.

Il remittente esplicita, peraltro, che non risultano occupati

presso l'impresa lavoratori divenuti inabili nel corso del rapporto.

Sicché è palese - come eccepito dall'Avvocatura dello Stato - che

l'essere il giudizio a quo incentrato su di una verifica meramente

astratta di categorie e di quote, priva la questione di rilevanza,

rendendola così inammissibile.

5. - In un analogo procedimento penale, il Pretore di Trapani

(ord. n. 399 del 1986) ravvisa contrasto, della ripetuta normativa

con gli artt. 3, 4, 38, 41 Cost. Senonché, il remittente si è

fermato ad esaminare l'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482,

senza considerare (supra n. 2.2) che la disposizione impugnata era

stata modificata, anteriormente, dalla citata legge 11 novembre 1983,

n. 638: difettando il compiuto, organico esame della rilevanza, la

questione è inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara inammissibili:

a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e

5 legge 2 aprile 1968, n.482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private) sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 41 Cost., dal

T.A.R. della Lombardia con ordd. nn. 708 e 709 del 1980;

b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11

sopramenzionata legge n. 482/1968, nonché dell'articolo unico legge

11 novembre 1983, n. 638 (conversione con modificazioni del d.-l. 12

settembre stesso anno, n. 463 con misure urgenti in materia

previdenziale e sanitaria) sub art. 9, comma terzo, decreto citato,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 38, 41 e 97 Cost., dal

T.A.R. del Lazio, con ordinanze nn. 360 del 1986 e 61, 62, 121, 122,

123 del 1987;

c) la questione di legittimità costituzionale delle norme di

legge specificate al punto b), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 4 e 38 Cost., dal Pretore di Perugia, con ordinanza n. 686 del

1985;

d) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11

legge n. 482/1968, già menzionato, sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 4, 38 e 41 Cost., dal Pretore di Trapani, con ordinanza n.

399 del 1986.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:346 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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