Corte costituzionale

Sentenza n. 50/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1990 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2

aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende

private), in relazione agli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge,

promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988

dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di

Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di

cassazione, iscritte rispettivamente ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e

485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno

1989.

Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.A., di

Ricchi Alessandro, della S.r.l. Weber e della S.p.A. Società

Generale Supermercati, nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Alessandro e l'Avvocato

dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988

(R.O. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei

procedimenti civili vertenti rispettivamente tra S.p.A. Rohm e Haas

Italia e Amodeo Massimo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968

n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui

esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece

"si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa legge e le norme

si leggano in connessione tra loro".

La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo,

si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a

fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici

dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo

che, in via generale, la ammette se trattasi di invalidi di guerra,

del lavoro o di servizio.

Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989 (R.O.

n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti civili

vertenti rispettivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e

tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.r.l., ha sollevato identica

questione, in riferimento anche agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Con due ordinanze emesse entrambe il 1° marzo 1989 (R.O. n. 484 e

n. 485) la Corte di Cassazione, nei procedimenti civili vertenti

rispettivamente tra Pirro Vittorio e S.p.A. Soc. Generale

Supermercati e S.p.A. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito,

ha sollevato questione di legittimità del già citato art. 5, in

riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, nella parte

in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disciplina

sulle assunzioni obbligatorie, soltanto coloro che sono affetti da

minorazione fisica, esclude dall'ambito della sua applicazione gli

invalidi affetti da minorazione di natura psichica, pur prevedendo

(anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano diverse

categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti

dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a categorie diverse

(invalidi di guerra, per lavoro o per servizio).

Richiamate le argomentazioni di cui a precedenti sentenze della

Corte costituzionale, le ordinanze della Cassazione rilevano che

"s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolutiva che

ponga rimedio al "vuoto" legislativo riscontrato, non ancora colmato

dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una

appropriata normativa che disciplini, in modo organico ed articolato,

l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione

psichica, onde consentire a costoro un proficuo inserimento nel mondo

del lavoro, osservate certe cautele ed in ambienti particolarmente

protetti nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la

natura e con il grado della loro minorazione".

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti

per la Ditta Marzocchi S.p.a. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e

Dante Fedeli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile

perché già decisa, ovvero non fondata nel merito.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è costituito per

il sig. Ricchi l'avv. Franco Agostini, concludendo che la norma

impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società Weber

si è costituito l'avv. Mattia Persiani, con richiesta di una

declaratoria di infondatezza.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si è costituito

l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di

trattamento fra diverse categorie di invalidi psichici non esiste in

quanto il collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori

di handicap psichico, ancorché appartenenti alle categorie di cui

agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che

venga dichiarata infondata la questione.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di

infondatezza. Considerato in diritto

1. - Le ordinanze sollevano identica questione di legittimità

costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini

di un'unica pronuncia.

2. - L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina

generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche

amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai

fini delle relative provvidenze, "coloro che siano affetti da

minorazioni fisiche", restando così esclusi dai benefici gli affetti

da minorazioni di natura psichica.

Tale esclusione dall'ambito della normativa è contrastata dai

giudici a quibus per assunto contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38

della Costituzione.

3.1. - La questione è fondata.

Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a

pronunciarsi in materia, ebbe già a riconoscere - le ordinanze di

rimessione lo ricordano - come non siano ammissibili esclusioni e

limitazioni confliggenti con l'art. 3 Cost., poiché determinano una

posizione deteriore nei confronti degli affetti da minorazione

psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Tuttavia, fu

considerato che le valutazioni che ne conseguono avrebbero richiesto,

per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di

previsioni articolate: talché a una siffatta normativa organica

avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica

attenzione del Parlamento veniva sottoposta pertanto e ripetutamente

l'urgenza dell'approntamento, nei descritti sensi, di una idonea

compiuta disciplina.

In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confermare le esigenze di cui

trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco

non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta

applicazione dei precetti costituzionali (sentenze n. 52 del 1985 e

n. 1088 del 1988; ord. n. 951 del 1988).

3.2. - Allo stato, è da confermarsi il pressante invito a che il

Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in

tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui

revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte;

tuttavia, la Corte non può ulteriormente indugiare in quegli

improcrastinabili interventi, atti - coerentemente alle sue pregresse

affermazioni - ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto

dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.

Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio

costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili

esclusioni e limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento

e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti,

hanno all'incontro pieno diritto di inserirsi capacemente nel mondo

del lavoro, spettando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni

prevedibile condizione organizzativa per rendere effettivo

l'esercizio di un tale diritto.

4. - Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei descritti

sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482).

Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti

(previsti dal successivo art. 20) determinare in concreto, in base

cioè al grado di percezione dei dati di realtà, l'idoneità o meno

a proficuo impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera

psichica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle mansioni, nel

reciproco intreccio dei fattori soggettivi e oggettivi che allo

svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali

termini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la

integrazione del Collegio sanitario, ivi previsto, con uno

specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi; dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale

delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e

le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della

legge stessa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione

psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il

proficuo impiego in mansioni compatibili;

Dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge

2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni

obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende

private) nella parte in cui in ordine agli accertamenti medici non

prevede anche i minorati psichici, agli effetti della valutazione

concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le mansioni a

lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente, da disporsi

a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un

componente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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