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[1]Le societa' di cui all'articolo precedente sono soggette alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, e non potranno iniziare le operazioni senza essere autorizzate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

[2]L'autorizzazione sara' revocabile per gravi motivi, previa contestazione alla societa' dei fatti ad essa addebitati.

Testo in vigore dal 10 gennaio 1940 al 10 dicembre 1994

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13096/2026

    7 maggio 2026

    La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).

    Art. 2 · Art. 2043 c.c. · Art. 41 cost. · Art. 47 cost.

    Rassegna di maggio 2026, pp. 137, 138 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1966~art2 · fonte del testo

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