[1](Art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071; art. 19 del Regio decreto 26 maggio 1928, n. 1104; art. 26 della legge 18 aprile 1926, n. 731).

[2]Sono soggetti all'approvazione del Ministro per le corporazioni il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, i regolamenti, la stipulazione di mutui, la costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali e la partecipazione ad essi. L'acquisto di immobili deve essere autorizzato con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni a norma della legge 5 giugno 1850, n. 1037. Sono soggette altresi' ad approvazione del Ministero delle corporazioni tutte le deliberazioni che determinino impegni o oneri o variazioni nel patrimonio del Consiglio, a meno che tali deliberazioni siano dipendenti, per titolo e per l'entita', da disposizioni di legge o da impegni contrattuali o da deliberazioni precedentemente approvate dal medesimo Ministero. Il Ministro per le corporazioni puo' disporre, con suo decreto, che determinate deliberazioni, specificate pel titolo o per l'entita' dell'impegno o dell'onere o della variazione patrimoniale che determinano, s'intendano approvate entro un dato termine dall'arrivo delle deliberazioni stesse al Ministero non intervenga un provvedimento motivato di sospensione e per le deliberazioni di minore importanza, puo' anche disporre che non siano soggette all'approvazione di cui al comma precedente. Anche per queste ultime deliberazioni resta pero' fermo il disposto dell'art. 62. Delle spese fatte dai Consigli senza la necessaria autorizzazione, e di quelle che essi abbiano dovuto incontrare per inosservanza delle disposizioni di legge, rispondono personalmente e solidalmente coloro che tali spese ordinarono, deliberarono o cagionarono.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-20;2011~art61 · fonte del testo

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