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Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso. 3. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale

Testo in vigore dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 218 parole tolte, 50 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della presente legge la denominazione di "panello" e' riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose. Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, e' obbligatoria la denominazione di "panello macinato".Le denominazioni di "panello in scaglie" e di "expeller" si equivalgono eaggiunto: Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai tolto: residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici. La denominazione di "farina di estrazione" e' riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie. Le denominazioni di "panello macinato", "panello in scaglia", "expeller" e "farina di estrazione", devono essere sempre seguite dalla indicazione della materia prima da cui derivano. Le denominazioni di "crusca", e cruschello", "tritello", "farinaccio", "farinetta", sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso. La denominazione di "germe di frumento" e' riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca. aggiunto: prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso. 3. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali tolto: essi vanno, peraltro,aggiunto: , essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commercialetolto: . Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi e' tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art2 · fonte del testo

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