Presso il Ministero della sanita' e' istituita una commissione tecnica composta di: due rappresentanti del Ministero della sanita', di cui uno con funzioni di presidente; due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanita'; due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; una rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane; un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un rappresentante degli istituti zooprofilattici; due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati; tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative piu' rappresentative; quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative. 9 La commissione di cui sopra e' nominata dal Ministro per la sanita', dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44

9

Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 12 maggio 2013

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 12 maggio 2013.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44

    Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera e)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica mangimi, di cui al comma 1 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art9 · fonte del testo

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