Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti: "Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonche' la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte:

  • a)l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;
  • b)l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato;
  • c)una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione;
  • d)l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validita' per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;
  • e)l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 6, della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art14 · fonte del testo

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