L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dai seguenti: "La denominazione di "germe di frumento" e' riservata al sottoprodotto ottenuto dalla lavorazione del frumento e costituito essenzialmente dagli embrioni e da frammenti di crusca. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali essi vanno, peraltro, posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale. Nei sottoprodotti di cui al presente articolo e nei derivati delle lavorazioni industriali dei cereali e di altri semi e' tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili per gli animali, normalmente contenuti nei prodotti sottoposti a lavorazione".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art2 · fonte del testo

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