Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e' sostituito dal seguente: "Chiunque vende, pone in vendita, o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti analitici percentuali indicati nell'articolo 11 e la denominazione di "mangime composto" o di "mangime composto concentrato":

  • a)il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice;
  • b)la data ed il numero dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, della ditta produttrice;
  • c)l'indicazione dei mangimi semplici, dei prodotti di origine minerale e degli additivi componenti la miscela, elencati in ordine decrescente di quantita' presente;
  • d)le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate". Al citato articolo 14 e' aggiunto il seguente comma: "Per i mangimi composti costituiti da due o piu' semi o frutti, non macinati ne frantumati, non e richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui all'articolo 11".

Testo vigente dal 17 aprile 1968

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399~art12 · fonte del testo

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