Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, e' vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti. I ((materie prime per mangimi)) di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanita', rilasciati dai veterinari a cio' autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni. In deroga a quanto disposto nei successivi articoli 11, 14 e 16 per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anziche' il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice. Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale. E' consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti. Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantita' e della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i ((materie prime per mangimi)), i ((materie prime per mangimi)) integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanita' per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi.

Testo vigente dal 3 novembre 1999

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 3 novembre 1999. 7 parole tolte, 13 parole aggiunte.

… disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti. I tolto: mangimi semplici aggiunto: materie prime per mangimi di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e … della qualita' dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i tolto: mangimi semplici, i mangimi semplici aggiunto: materie prime per mangimi, i materie prime per mangimi integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari