Le materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e' integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale.

Testo vigente dal 3 novembre 1999

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1988 al 3 novembre 1999. 52 parole tolte, 178 parole aggiunte.

Le tolto: denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II - parte A - sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso. Nella parte B dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte A dell'allegato stesso. 3 aggiunto: materie prime per mangimi sono elencate e denominate in base ai criteri ed alle disposizioni stabiliti alle parti '' A'' e '' B'' dell'allegato II. Le materie prime per mangimi di cui all'elenco riportato nell'allegato II parte '' A'' capo II, possono essere immesse in circolazione unicamente sotto le denominazioni indicate nell'elenco stesso e a condizione che dette materie prime corrispondano alle descrizioni in esso specificate. Con decreto del Ministero per le politiche agricole di concerto con il Ministero della sanita', e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 9 puo' essere integrato l'elenco dell'allegato II parte '' A'' capo II a condizione che le denominazioni o i nomi di uso corrente utilizzati siano diversi da quelli riportati nel predetto elenco e non inducano in errore l'acquirente circa l'effettiva identitadel prodotto che gli viene offerto. La commissione e' integrata da tre componenti scelti dalle regioni maggiormente rappresentative a livello nazionale sotto il profilo delle produzioni zootecniche. Le spese relative al trattamento economico e di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. I prodotti costituiti da due o piu' sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi tolto: mangimi semplici aggiunto: un'unica materia prima per mangimi. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commercialeaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art2 · fonte del testo

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