Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore.all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovra' essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovra' scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime cosi' consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente. 13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilta' del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore

Testo vigente dal 29 maggio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 179 parole tolte, 131 parole aggiunte.

Le aggiunto: denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge aggiunto: e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite tolto: per iscritto, aggiunto: dal venditore.all'acquirente per iscritto in lingua italiana, tolto: dal venditore all'acquirente o risultare dalle fatture. tolto: Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura, ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei prodotti disciplinati dalla presente legge, deve risultare l'esatta identificazione di essi aggiunto: Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le tolto: dichiarazioni o aggiunto: denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggiaggiunto: , recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggiaggiunto: , recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggiaggiunto: , recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito tolto: alla apertura aggiunto: all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice. tolto: Le norme di cui al terzo e quarto comma, non si applicano ai semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici, steli, foglie o loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonche' ai residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi o confezioni. In tal caso la denominazione della merce dovra' risultare sui documenti indicati nel primo e nel secondo comma del presente articolo. I mangimi semplici integrati, i mangimi semplici integrati medicati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei, i nuclei medicati, aggiunto: I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimitolto: , devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o tolto: confezioni aggiunto: recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge. E' peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o piu' celle ermeticamente chiuse … un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le aggiunto: denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali aggiunto: denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere tolto: anche riportate aggiunto: riportate anche su un documento che dovra' scortare la merce aggiunto: qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore tolto: ed aggiunto: e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di … conservati dal ricevitore della merce. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento tolto: ai sensi dell'articoloaggiunto: , ai sensi dell'art. 107 del regio decretotolto: -legge 1 aggiunto: 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito … contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarita', l'esame di controllo deve essere ripetuto aggiunto: sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario. Nei locali di vendita al minuto e' consentito detenere non piu' di un imballaggio aperto, di tolto: capacita' aggiunto: peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualita' di mangimi tolto: semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati aggiunto: anche se contenenti integratori o integratori medicati. Nel caso di cui al comma tolto: precedente aggiunto: 9 e qualora i mangimi tolto: semplici siano posti in vendita alla rinfusa, tolto: nel locale aggiunto: nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni tolto: e aggiunto: o indicazioni. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge … del committente e destinati ad essere posti in commercio, e' consentito indicare sugli imballaggiaggiunto: , recipienti o confezioni o sui cartellini, anziche' il nome o la ragione sociale e … produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committenteaggiunto: , nonche' il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal casotolto: , gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente. aggiunto: 13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabilta' del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art18 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari