E' vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

  • a)che non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
  • b)non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
  • c)scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati. 4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi

Testo vigente dal 29 maggio 1988

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Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 241 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) che tolto: siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame aggiunto: non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;

b) tolto: che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9 aggiunto: non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. tolto: E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di … capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicatetolto: , con proprio decretotolto: , dal Ministro per la sanita' aggiunto: dal Ministro della sanita', di concerto con tolto: il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato aggiunto: i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui tolto: all'articolo 9, nonche' aggiunto: all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del tolto: decimo comma dell'articolo aggiunto: comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, aggiunto: di integratori medicati per mangimi, tolto: mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati aggiunto: di mangimi contenenti integratori e integratori medicati. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del tolto: decimo comma dell'articolo aggiunto: comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimiaggiunto: , se non sotto forma di integratori e aggiunto: di integratori medicati per mangimi, tolto: mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati aggiunto: di mangimi contententi integratori e integratori medicati. 4. Il divieto di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimitolto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art17 · fonte del testo

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