Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1968 al 29 maggio 1988. 241 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.
a) che tolto: siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame aggiunto: non siano di qualita' sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;
b) tolto: che contengano sanse di oliva con noccioli in quantita' superiore al 5 per cento in peso riferito a sostanza secca, o sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di oliva, vinaccioli, ed altre similari da stabilirsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e con il Ministro per la sanita', sentito il parere della commissione di cui allo articolo 9 aggiunto: non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;
c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo. tolto: E' vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera b) nelle fabbriche di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati, integratori e integratori medicati per mangimi, nonche' nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso o al dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici alla rinfusa o di mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati con frazionamento delle quantita' contenute negli imballaggi o confezioni originari. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale e' vietato agli allevatori di … capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicatetolto: , con proprio decretotolto: , dal Ministro per la sanita' aggiunto: dal Ministro della sanita', di concerto con tolto: il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato aggiunto: i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui tolto: all'articolo 9, nonche' aggiunto: all'art. 9. Agli stessi allevatori e' altresi' vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera a) del tolto: decimo comma dell'articolo aggiunto: comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, aggiunto: di integratori medicati per mangimi, tolto: mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati aggiunto: di mangimi contenenti integratori e integratori medicati. E' altresi' vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera a) del tolto: decimo comma dell'articolo aggiunto: comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimiaggiunto: , se non sotto forma di integratori e aggiunto: di integratori medicati per mangimi, tolto: mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati aggiunto: di mangimi contententi integratori e integratori medicati. 4. Il divieto di cui al tolto: precedente comma aggiunto: comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimitolto: .