Art. 16 — Ordine pubblico

La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31244/2025

    30 novembre 2025
    • Delibazione (giudizio di)

    (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).

    Art. 16 · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Rassegna di novembre 2025, p. 44 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art16 · fonte del testo

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