Art. 86 — Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale

(Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale) Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 156-bis. - (Esecuzione sui bene sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale). - Se la causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o e' compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorieta' e' proponibile. La dichiarazione di esecutorieta' produce gli effetti di cui all'articolo 686 del codice e diventa applicabile il precedente articolo 156".

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673

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Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".

Testo vigente dal 10 dicembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 dicembre 1990 al 10 dicembre 1994. 13 parole aggiunte.

aggiunto: (Esecuzione sui beni sequestrati in forza di sentenza straniera o di lodo arbitrale) Dopo l'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673

    Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571,convertito con modificazioni dalla L.6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi. ".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art86 · fonte del testo

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