Corte costituzionale

Ordinanza n. 415/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/2002 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e

35, commi 3 e 6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed

esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la

cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il

29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema

di adozione di minori stranieri) [recte: degli artt. 34, comma 2, e

35, commi 3 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del

minore ad una famiglia), così come modificati dalla legge

31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione

per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione

internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge

4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri)],

promossi con ordinanze emesse il 30 maggio (n. 4 ordinanze), il

18 luglio (n. 3 ordinanze), il 25 luglio (n. 4 ordinanze), il

18 luglio, il 25 luglio (n. 7 ordinanze) e il 18 luglio 2001 dal

Tribunale per i minorenni dell'Aquila rispettivamente iscritte ai

nn. 647, 648, 649, 698, 794, 795, 796, 797, 867, 868, 869, 870, 918,

919, 920, 921, 922, 923, 924, e 925 del registro ordinanze 2001 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36, 38, 40,

43 e 46, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il Giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, con venti

ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e 6, della

legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di

adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori

stranieri), nella parte in cui non prevedono, per l'adozione

internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un

anno quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia e

dei minori;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di domande

di genitori adottivi volte ad ottenere la trascrizione nei registri

dello stato civile di provvedimenti stranieri di adozione di minori,

pronunciati dalle autorità dei Paesi di provenienza degli stessi;

che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo

osserva che, solo qualora si ritenga che l'affido preadottivo non

costituisca un principio fondamentale del nostro diritto, il

tribunale può ordinare la trascrizione del provvedimento straniero

di adozione perché, in caso contrario, il giudice dovrebbe

"continuare a manipolare il provvedimento straniero, riconoscendolo

efficace come affidamento preadottivo";

che il rimettente rileva come la legge n. 476 del 1998 abbia

profondamente innovato la materia dell'adozione internazionale,

prevedendo il riconoscimento diretto dei provvedimenti stranieri che,

nella disciplina originaria della legge n. 184 del 1983, non avevano

efficacia nel nostro ordinamento, ma costituivano il presupposto di

fatto del provvedimento del giudice italiano all'esito del periodo di

affidamento preadottivo prescritto dalla legge;

che, secondo il giudice a quo, essendo controverso se il

provvedimento straniero abbia o meno efficacia automatica in Italia

ai sensi degli artt. 64, 65 e segg. della legge 31 maggio 1995,

n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale

privato), non può essere sostenuta la tesi dell'efficacia diretta

dal momento che la legge impone al tribunale di verificare la

sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4 della Convenzione

dell'Aia e di accertare che l'adozione non sia contraria ai principi

fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei

minori, con un controllo effettivo e non solo formale;

che, secondo il giudice a quo, non avendo il provvedimento di

adozione straniero efficacia automatica, resta da chiedersi se, fra i

principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei

minori italiano, sia da ricomprendere anche l'anno di affidamento

preadottivo del minore, previsto ora solo per la adozione nazionale;

che, ad avviso del collegio rimettente, scopo

dell'affidamento preadottivo è quello di verificare in concreto il

buon esito dell'inserimento del minore nella famiglia adottiva, al

fine di consentire la successiva emissione del provvedimento adottivo

vero e proprio, verifica necessaria per ogni adozione legittimante,

nazionale o internazionale, ed ancor più indispensabile per

l'adozione di un minore di "diversa etnia, dalle diverse

caratteristiche somatiche e biopsichiche", che vive l'avulsione dal

suo ambiente e il traumatico inserimento in un contesto sociale

completamente nuovo e diverso per lingua, costumi, tradizioni;

che, secondo il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, la

scelta del legislatore di non prevedere un periodo di affidamento

preadottivo per l'adozione internazionale sarebbe quindi "illogica ed

assurda", introdurrebbe una "disarmonia nel sistema" e produrrebbe

"un'odiosa e perniciosa" discriminazione a danno del minore straniero

adottabile rispetto a quello italiano;

che il legislatore si sarebbe reso conto di tali disarmonie

ed avrebbe perciò previsto (art. 34, comma 2, legge cit.)

l'assistenza da parte dei servizi degli enti locali e degli enti

autorizzati, per almeno un anno, a favore degli affidatari, dei

genitori adottivi e dei minori, assistenza che, venendo però

prestata solo se richiesta dagli interessati, non equivale ad un

affidamento preadottivo e che non presenta alcuna utilità dopo che

l'adozione avvenuta all'estero viene trascritta sui registri dello

stato civile, atto quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 27 della

legge, rende il minore figlio legittimo, a tutti gli effetti, della

coppia adottante;

che quest'ultima circostanza, sempre secondo il giudice a

quo, rende impossibile, in caso di fallimento dell'adozione,

procedere ad un nuovo affidamento preadottivo e costringe il

tribunale ad iniziare la più complessa procedura per la

dichiarazione dello stato di adottabilità, solo in esito alla quale

sono possibili nuovi affidamenti preadottivi;

che, quanto alla previsione dell'art. 35, comma 6, lettera

e), della legge - che dispone che il tribunale per i minorenni non

può ordinare la trascrizione del provvedimento quando l'inserimento

del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo

interesse - si tratterebbe di una disposizione priva di effetto

pratico, dal momento che, avendo il legislatore scelto di non

prevedere l'affidamento preadottivo di un anno, il giudice non

potrebbe rifiutare la trascrizione del provvedimento straniero nei

registri dello stato civile quando vi sia (come nei casi all'esame

del Tribunale per i minorenni dell'Aquila) richiesta di immediata

trascrizione da parte degli interessati;

che secondo il giudice a quo non può sostenersi che

l'adozione nazionale e quella internazionale riguardano situazioni

diverse, dal momento che la situazione di fatto (difficoltà di

inserimento di un minore adottabile in una famiglia estranea) è la

stessa nei due modelli di adozione;

che, pur considerando che la Corte, con l'ordinanza n. 192

del 2001, ha affermato che rientra nella discrezionalità del

legislatore la possibilità di disciplinare diversamente i

procedimenti di adozione, nazionale ed internazionale, il rimettente

ritiene che detto principio non sia invocabile nel caso di specie,

atteso che il periodo di affidamento preadottivo di un anno è un

requisito sostanziale, che costituisce un principio generale

dell'ordinamento nazionale e non una disposizione di carattere

processuale;

che sarebbe privo di pregio anche il rilievo che gli

ordinamenti stranieri non prevedono, in genere, l'affidamento

preadottivo, poiché per il riconoscimento del provvedimento

straniero è sempre necessaria la non contrarietà dello stesso ai

principi fondamentali del nostro ordinamento;

che il rimettente rileva che la disparità di trattamento

appare ancor più "evidente, innegabile ed incomprensibile" quando si

consideri che l'affidamento preadottivo è tuttora previsto, oltre

che per le adozioni nazionali, anche per le adozioni internazionali

di minori adottandi a norma dell'art. 37-bis della legge e per i

minori stranieri trasferiti in Italia in forza di un provvedimento

non di adozione ma di affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 35,

comma 4, della legge;

che in tutti i giudizi di legittimità costituzionale è

intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri,

l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di voler

dichiarare la questione infondata;

che secondo la difesa erariale, dopo l'emanazione della legge

di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aia del 29 maggio

1993, l'affidamento preadottivo non costituisce più un principio

fondamentale del diritto di famiglia e dei minori dello Stato e

neppure un principio di ordine pubblico internazionale, dal momento

che gli ordinamenti stranieri non conoscono tale istituto;

che il legislatore, avendo inteso dare piena e puntuale

attuazione alla Convenzione, ha previsto il riconoscimento diretto in

Italia del provvedimento straniero, con gli stessi effetti che esso

ha nello Stato di provenienza del minore, operando una scelta

obbligata che, ove modificata, determinerebbe gravissime conseguenze

nei rapporti con gli altri Stati contraenti e minerebbe la stessa

coerenza del sistema convenzionale;

che l'Avvocatura ricorda poi come, prima della ratifica della

Convenzione, alcuni Paesi non avessero mai disposto adozioni a favore

di cittadini italiani proprio perché il provvedimento emesso

all'estero non veniva riconosciuto automaticamente in Italia;

che ad avviso dell'Avvocatura non vi è alcuna disparità di

trattamento fra minori adottati in Italia e all'estero, ma solamente

una diversità della disciplina applicabile ai due casi, trovando

fondamento, il riconoscimento del provvedimento emesso all'estero,

anche nella legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale, all'art. 66,

prevede che i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione

siano riconosciuti senza ricorso ad alcun procedimento;

che il legislatore, avendo previsto una particolare

procedura, comprendente due verifiche ad opera della Commissione per

le adozioni internazionali, ha voluto evitare l'applicazione della

disciplina generale di cui all'art. 67 della legge n. 218 del 1995 e

la possibilità di una azione di contestazione, sine die, del

provvedimento straniero mediante ricorso alla corte d'appello, ciò

che avrebbe comportato rischi gravissimi derivanti da un possibile

rifiuto tardivo del riconoscimento del provvedimento straniero di

adozione;

che l'Avvocatura, ritenuto che il sistema delineato dal

legislatore sia tale da corrispondere ad una adeguata difesa

dell'interesse del minore adottato, sottolinea come il richiamo,

nelle ordinanze di rimessione, all'art. 37-bis della legge risulti

improprio, posto che il minore autorizzato dalla commissione

all'ingresso nel territorio dello Stato non si trova in situazione di

abbandono, ma è già stato adottato, è figlio di cittadini italiani

- e cittadino egli stesso - per effetto di un regolare e definitivo

provvedimento emesso dall'autorità straniera competente, mentre la

sua situazione non è assimilabile a quella di un minore che si trovi

in situazione di abbandono in Italia e allo stesso non può essere

automaticamente esteso il periodo di affidamento preadottivo che nel

nostro Paese è previsto per l'adottabile e non per l'adottato;

che, rileva sempre l'Avvocatura, la legge ha previsto, per la

durata di un anno, una particolare forma di assistenza e vigilanza

sulle condizioni dei minori adottati all'estero da parte dei servizi

socio-sanitari e dell'ente autorizzato che ha assistito la coppia i

quali, anche quando non vi sia la richiesta dei genitori adottivi,

devono riferire in ogni caso al tribunale per i minorenni, ciò che

consente un eventuale intervento del giudice per i minori attraverso

tutti gli strumenti previsti dalle norme vigenti, compresi quelli in

materia di potestà e sino all'apertura di un nuovo procedimento di

adozione;

che l'Avvocatura ritiene perciò che la posizione del minore

adottato all'estero sia tutelata in misura più che adeguata, al pari

di quella del minore adottato in Italia, e che in tale quadro la

previsione di un periodo di affidamento preadottivo si porrebbe come

una contraddizione in termini e come contraria ad un principio

fondamentale di diritto internazionale privato, secondo il quale un

atto o un provvedimento giurisdizionale ben può essere riconosciuto

nell'ordinamento dello Stato e produrre gli effetti che

legittimamente produce in quello di origine.

Considerato che le ordinanze di rimessione all'esame della Corte

sono identiche nel loro contenuto e che tutti i giudizi di

legittimità costituzionale possono quindi essere riuniti per essere

decisi con un unico provvedimento;

che il Tribunale per i minorenni dell'Aquila dubita della

legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e

6, della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di

adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche

alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori

stranieri), nella parte in cui non prevedono, per l'adozione

internazionale, l'affido preadottivo del minore per la durata di un

anno quale principio fondamentale del diritto italiano di famiglia e

dei minori, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in

relazione agli artt. 22, 23 e 25 e all'art. 33, commi 1 e 2, della

legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) ed

agli artt. 37-bis e 35, comma 4, della stessa legge n. 476 del 1998,

poiché creano un'irragionevole disparità di trattamento tra il

minore adottato all'estero ed il minore adottato in Italia;

che le censure del rimettente, pur se letteralmente riferite

a disposizioni della legge n. 476 del 1998, risultano in realtà

appuntate contro i corrispondenti articoli della legge 4 maggio 1983,

n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), così come modificati o

introdotti ex novo dall'art. 3 della legge citata, che ha autorizzato

la ratifica della citata Convenzione;

che tale erronea indicazione delle disposizioni censurate non

si risolve in un vizio delle ordinanze di rimessione, essendo le

norme oggetto di censura agevolmente individuabili nel contesto della

motivazione delle stesse;

che questa Corte, sin dalle prime pronunce riguardanti le

norme sull'adozione internazionale disciplinata dalla legge n. 184

del 1983, ha sempre affermato che le due forme di adozione, nazionale

ed internazionale, pur essendo entrambe preordinate alla tutela del

minore in stato di abbandono ed avendo alcuni requisiti comuni, ben

possono essere disciplinate dal legislatore in modo diverso (sentenza

n. 536 del 1989; cfr. anche le sentenze n. 303 del 1996 e n. 10 del

1998, e da ultimo l'ordinanza n. 192 del 2001);

che, in particolare, la Corte ha affermato che le norme

italiane sull'adozione internazionale devono tenere conto della

necessità di favorire accordi tra gli Stati, volti alla creazione di

una disciplina uniforme che consenta all'adozione di "operare con

ampiezza", al fine di realizzare in concreto "obbiettivi di

solidarietà e collaborazione" coi Paesi di provenienza dei minori

che versano in condizioni di grave difficoltà (sentenza n. 536 del

1989);

che la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione

in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio

1993 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 476 del 1998,

sottoscritta e ratificata da un gran numero di Stati, costituisce un

atto di diritto internazionale che intende raggiungere l'obbiettivo

(auspicato da questa Corte con la sentenza n. 536 del 1989) di un

diritto internazionale uniforme nell'ambito di equi rapporti in

materia di adozione internazionale;

che la Convenzione citata, all'art. 24, prevede il principio

del riconoscimento dei provvedimenti di adozione pronunciati dalle

autorità dei Paesi di provenienza dei minori, da parte degli altri

Stati contraenti - salvo il caso in cui l'adozione risulti contraria

all'ordine pubblico interno e tenuto sempre conto del migliore

interesse del minore - e il legislatore nazionale, ratificando la

Convenzione con la legge n. 476 del 1998, ha recepito tale principio,

innovando il procedimento col quale viene data esecuzione in Italia

ai provvedimenti stranieri che, nel concorso di tutte le condizioni

richieste, non necessitano di un ulteriore periodo di affidamento

preadottivo in Italia;

che la legge di ratifica, in linea con le disposizioni

convenzionali, ha comunque previsto che l'efficacia diretta

nell'ordinamento interno dell'adozione pronunciata all'estero sia

subordinata ad una serie di adempimenti e controlli - l'obbligo per i

genitori adottivi, preventivamente dichiarati idonei, di rivolgersi

esclusivamente ad uno degli enti autorizzati, la non contrarietà ai

principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia

e dei minori, la certificazione di conformità dell'adozione alla

Convenzione e l'autorizzazione all'ingresso ed alla permanenza del

minore rilasciate dalla Commissione per le adozioni internazionali -

tali da comportare una verifica, da parte del giudice italiano,

effettiva e non limitata ad aspetti solamente formali, in ordine ai

presupposti richiesti per il riconoscimento ed alla regolarità della

procedura;

che nessuna disparità di trattamento sussiste perciò tra le

norme relative al procedimento previsto per l'adozione nazionale e

quelle che regolano il riconoscimento dell'adozione pronunciata

all'estero, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza di

questa Corte, che il legislatore ha ampia discrezionalità nel

prevedere diverse forme per i diversi tipi di adozione;

che il minore adottato all'estero risulta comunque tutelato

dalle disposizioni censurate dal tribunale per i minorenni

rimettente, pur in assenza di un periodo di affidamento preadottivo

in Italia, la cui previsione, del resto, verrebbe a porsi in

insanabile contrasto con la Convenzione e con lo stesso sistema del

diritto internazionale privato;

che nessuna norma costituzionale impone di riconoscere quale

principio fondamentale del nostro diritto di famiglia e dei minori

l'obbligatoria previsione di un periodo di affidamento preadottivo in

Italia per il minore adottato all'estero;

che le questioni sollevate risultano perciò manifestamente

infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 35, commi 3 e

6, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una

famiglia), così come modificati dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476

(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e

la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja

il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in

tema di adozione di minori stranieri), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni

dell'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:415 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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