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Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:

  • a)per ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecunaria, sola o congiunta a detta pena;
  • b)per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando e' noto l'autore della pubblicazione;
  • c)per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:
  • 1)336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previsti dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
  • 2)588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;
  • 3)614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose;
  • 4)640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;
  • d)per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;
  • e)per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorita' di pubblica sicurezza;
  • f)per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato e' aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista da numero 1, nonche' da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;
  • g)per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;
  • h)per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;
  • i)per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica. A seguito dell'applicazione dell'amnstia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato e' esonerato dalla prestazione del servizio di leva. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Testo in vigore dal 11 aprile 1990 al 31 luglio 1997

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 272/1997

    Ha colpito questo articolo
    25 luglio 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, d.P.R. 12 aprile 1990 n. 75 (Concessione di amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, comma 2, cod. pen. mil. pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen., in quanto - posto che compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non e che le relative valutazioni di politica criminale non possono essere indicate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione; che la natura eccezionale dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme penali, fondata su ragioni che devono essere esse stesse eccezionali, fa si' che le scelte del legislatore circa i reati rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato sulla rispettiva gravità in astratto, quale espressa dalla commisurazione delle pene previste, ben potendosi ammettere che anche considerazioni legate alla diversità dei beni giuridici tutelati, a situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili; che, in presenza di una legittima decisione di concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza può operare solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni puramente arbitrarie non riconducibili ad alcuna "ratio" apprezzabile; e che, pertanto, l'irragionevolezza di una esclusione può essere affermata solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa - non si ravvisa alcuna "ratio" giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, comma 2, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art 234 cod. mil. pace), considerando che tra i due reati sussiste una "sostanziale identità". - Sent. nn. 175/1971, 4/1974, 214/1975, 59/1980, 436/1987; ord. n. 481/1991. red.: S. Di Palma

    Art. 234 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 61 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 416/1991

    Questione infondata
    19 novembre 1991

    Manifesta infondatezza della questione, atteso che il peculato d'uso è stato introdotto, nell'art. 314 del codice penale, con la legge 26 aprile 1990, n. 86, successivamente all'entrata in vigore degli impugnati artt. 1 della legge di delega n. 73, e del decreto di concessione di amnistia n. 75 del 1990, e che d'altra parte l'applicabilità dell'amnistia al peculato militare perpetrato - come nel peculato comune d'uso - mediante appropriazione della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo, seguita dalla sua immediata restituzione, presupporrebbe l'esistenza di tale autonoma figura di reato, che invece nel codice penale militare di pace non è prevista e che la Corte costituzionale ha a sua volta escluso potesse esservi introdotta con una sentenza additiva. - S. n. 473/1990.

    Art. 1 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia · Art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 314 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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