Corte costituzionale

Sentenza n. 272/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia), promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1996 dal

tribunale militare di Padova, nel pro-cedimento penale a carico di La

Gioia Domenico, iscritta al n. 1281 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 aprile 1997 il giudice

relatore Valerio Onida.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio a carico di un imputato del reato di

truffa militare aggravata, previsto dall'art. 234, secondo comma, del

codice penale militare di pace, il Tribunale militare di Padova, con

ordinanza emessa il 24 settembre 1996, pervenuta a questa Corte il 4

novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, comma 1,

lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia).

L'autorità remittente, premesso che non ricorrono le condizioni

per una sentenza di assoluzione o proscioglimento a norma dell'art.

129, comma 2, cod. proc. pen., osserva che il reato, pur perfezionato

entro il termine di efficacia fissato dal d.P.R. n. 75 del 1990 per

l'applicazione dell'amnistia, è tuttavia escluso da essa in quanto,

trattandosi di delitto con aggravante ad effetto speciale, punito con

la reclusione militare fino a cinque anni, non è compreso nel limite

massimo di pena detentiva stabilito in via generale in quattro anni

dall'art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. n. 75 del 1990.

Infatti - soggiunge il giudice a quo - l'art. 4, lett. c), del

decreto impone di tenere conto, ai fini della determinazione della

pena applicabile, dell'aumento di pena derivante dalla predetta

circostanza aggravante ad effetto speciale, mentre non risultano

nella specie le attenuanti della modesta entità del danno né

dell'avvenuta riparazione del medesimo, né alcuna altra attenuante

prevista dall'art. 48 cod. pen. mil. di pace, ricorrendo le quali, a

norma dell'art. 4, lett. d), del decreto medesimo, non si sarebbe

dovuto tenere conto delle concorrenti aggravanti.

L'autorità remittente osserva che l'art. 1, comma 1, lett. c), n.

4, include tuttavia nell'amnistia il reato di truffa aggravata,

previsto dall'art. 640, secondo comma, del codice penale, purché non

ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, dello stesso

codice, e senza che a tale fine sia richiesta la sussistenza di

circostanze attenuanti.

Realizzerebbe dunque una ingiustificata disparità di trattamento,

censurabile in relazione all'art. 3 della Costituzione, la mancata

estensione dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata, che

non sarebbe, secondo il remittente, significativamente diverso dal

reato di truffa aggravata di cui al secondo comma dell art. 640 cod.

pen. "per struttura e oggettività giuridica e trattamento

sanzionatorio".

2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

priva di fondamento, in quanto sembrerebbe analoga a quella già

decisa nel senso della manifesta inammissibilità con l'ordinanza n.

298 del 1996. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata investe la disposizione dell'art. 1,

comma 1, lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75

(Concessione di amnistia), che include fra i reati per i quali è

concessa amnistia, ancorché puniti con pena edittale superiore nel

massimo al limite stabilito in via generale dal medesimo art. 1,

comma 1, lett. a), il reato di truffa aggravata, previsto e punito

dall'art. 640, secondo comma, cod. pen., sempreché non ricorra la

circostanza aggravante del danno di rilevante entità. La norma

sarebbe costituzionalmente illegittima, per contrasto con l'art. 3

della Costituzione, nella parte in cui non estende la concessione

dell'amnistia al reato di truffa militare aggravata, previsto e

punito dall'art. 234, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, che

sarebbe oggettivamente simile a quello (comune) di truffa aggravata.

2. - La rilevanza della questione - a differenza di quanto la Corte

ebbe a constatare nella specie decisa con l'ordinanza n. 298 del 1996

- sussiste ed è adeguatamente motivata dal remittente: onde non può

accogliersi l'eccezione in tal senso sollevata dalla difesa del

Presidente del Consiglio, che si richiama, ma impropriamente, a quel

precedente.

Il remittente precisa infatti che nel caso ad esso sottoposto non

risulta alcuna delle circostanze attenuanti che, pur in concorso con

l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 234, secondo

comma, cod. pen. mil. di pace, imporrebbero un computo della pena

tale da ricondurre quest'ultima al di sotto del limite dei quattro

anni di reclusione, fissato in via generale per l'applicabilità

dell'amnistia: nella specie la pena applicabile, prevista dall'art.

234, secondo comma, cod. pen. mil. di pace, supera detto limite, con

conseguente esclusione dall'amnistia, ciò che è appunto oggetto

della censura di legittimità costituzionale mossa dal giudice a quo.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

Che la disposizione impugnata non includa, fra i reati per i quali

è concessa l'amnistia, quello di truffa militare aggravata, risulta

dal tenore della lett. c) dell'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 75 del

1990, la quale contiene un elenco puntuale e tassativo dei delitti

inclusi nell'amnistia benché sia per essi prevista una pena edittale

massima superiore al limite di cui alla precedente lett. a) dello

stesso art. 1, comma 1: delitti che vengono indicati con la menzione

espressa degli "articoli del codice penale" che li prevedono, nonché

del relativo nomen juris.

Quando perciò il n. 4 della lett. c) menziona il reato previsto

dall'art. 640, comma secondo, cod. pen. (truffa), non può ritenersi

se non che si sia voluto riferire al delitto contemplato dal codice

penale comune, e non anche al pur parallelo reato di truffa militare

aggravata previsto dall'art. 234 cod. pen. mil. di pace. Né si

potrebbe ipotizzare che il legislatore abbia semplicemente omesso,

per dimenticanza, di menzionare espressamente i reati previsti dal

codice militare, ma sottintendendo un riferimento alle norme di

questo codice che presentino elementi di parallelismo rispetto a

quelle corrispondenti del codice comune: se non altro perché risulta

che il legislatore dell'amnistia, quando ha voluto riferirsi alle

norme del codice militare, lo ha fatto esplicitamente (cfr. art. 4,

comma 1, lett. e), in tema di circostanze attenuanti).

D'altra parte, il carattere tassativo dell'elenco di delitti

indicati dall'art. 1, comma 1, lett. c), elenco che ha la funzione di

derogare - in ordine ai limiti di pena - a quanto stabilito in via

generale dall'art. 1, comma 1, lett. a), estendendo la concessione

dell'amnistia a reati che ne sarebbero esclusi in virtù di detto

limite generale, impedisce un'applicazione analogica, sia pure in

bonam partem, della disposizione.

4. - Questa Corte ha costantemente affermato che "compete

esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di

discriminazione tra reati amnistiabili e non" e che "le relative

valutazioni di politica criminale non possono essere sindacate, salvo

che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure

omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi

considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione" (sentenza

n. 214 del 1975; cfr. anche sentenze n. 4 del 1974; n. 59 del 1980;

n. 436 del 1987; ordinanza n. 481 del 1991).

Questo criterio va qui ribadito. La natura eccezionale

dell'istituto stesso dell'amnistia, che comporta una deroga

temporanea al principio dell'eguale efficacia per tutti delle norme

penali, fondata su ragioni che debbono esse stesse essere

eccezionali, fa sì che le scelte del legislatore circa i reati

rispetto ai quali il beneficio viene concesso non possano essere

sindacate alla luce di un semplice confronto tra fattispecie fondato

sulla rispettiva gravità in astratto, quale espressa dalla

commisurazione delle pene previste: ben potendosi ammettere che anche

considerazioni legate alla diversità dei beni giuridici tutelati, a

situazioni di fatto, alla diffusione dei vari reati, all'allarme

sociale che essi suscitano, possano guidare il legislatore nella

scelta del criterio di delimitazione dei reati amnistiabili (cfr.

sentenza n. 175 del 1971). In presenza di una legittima decisione di

concessione dell'amnistia, il principio di eguaglianza - al quale,

nel suo aspetto formale, è, come si è detto, lo stesso istituto

dell'amnistia a portare in qualche modo una deroga - può operare

solo all'interno dell'area circoscritta dalla scelta derogatoria del

legislatore, impedendo, nell'ambito di tale area, discriminazioni

puramente arbitrarie, non riconducibili ad alcuna ratio apprezzabile.

Pertanto l'irragionevolezza di una esclusione può essere affermata

solo in esito ad un rigoroso scrutinio che consenta di negare

l'esistenza di ragioni giustificatrici di essa.

5. - Nella specie, non è dato di rinvenire alcuna ratio

giustificativa della denunciata discriminazione, ai fini della

concessione della amnistia, fra truffa aggravata (art. 640, secondo

comma, cod. pen.) e truffa militare aggravata (art. 234, secondo

comma, cod. pen. mil. di pace).

Analogamente a ciò che, in altra occasione, constatò la Corte

ponendo a raffronto, allo stesso fine, il peculato e il peculato

militare (sentenza n. 4 del 1974), tra i due reati in esame sussiste

"una sostanziale identità". Identica è infatti, sotto il profilo

testuale, la descrizione della fattispecie nelle due norme-base

incriminatrici, che identificano la condotta e gli eventi tipici.

Identico l'elemento soggettivo doloso. Anche la pena è

sostanzialmente la stessa: l'art. 640 cod. pen. aggiunge soltanto

alla pena detentiva (reclusione da sei mesi a tre anni, come

nell'art. 234 cod. mil.) la pena pecuniaria. La truffa militare si

distingue dalla comune unicamente per la qualità del soggetto

attivo, che deve essere un militare, e per la qualità del soggetto

danneggiato, che deve anch'esso essere un militare (non, si badi, per

la qualità del soggetto vittima dell'errore indotto dagli artifici o

raggiri, che può essere chiunque, militare o meno).

Anche le ipotesi aggravate previste rispettivamente dal secondo

comma dell'art. 640 cod. pen. e dal secondo comma dell'art. 234 cod.

mil. sono perfettamente corrispondenti. Identica è la circostanza

aggravante prevista dal n. 2 dei rispettivi commi (fatto commesso

ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario

o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine

dell'autorità). Quanto alla circostanza aggravante prevista dal n.

1 dei rispettivi commi, identica è l'ipotesi del fatto commesso col

pretesto di fare esonerare qualcuno dal servizio militare; per ciò

che riguarda l'ipotesi del fatto commesso a danno

dell'amministrazione pubblica (rilevante nella specie), mentre l'art.

640 cod. pen. contempla il danno a carico dello Stato o di qualsiasi

altro ente pubblico, l'art. 234 cod. mil., in coerenza con l'elemento

richiesto dal primo comma, che cioè il danneggiato sia un militare,

contempla specificamente il danno a carico dell'amministrazione

militare. L'entità della pena detentiva prevista è la medesima

(reclusione, e rispettivamente reclusione militare, da uno a cinque

anni), mentre la norma del codice comune aggiunge ad essa la pena

della multa, risultando così il reato militare punito meno

severamente di quello comune.

In definitiva, nell'ipotesi aggravata che qui interessa, gli unici

elementi che differenziano la truffa militare da quella comune (a

parte la pena, più grave nel secondo caso) sono la qualità di

militare del soggetto attivo e la natura militare

dell'amministrazione pubblica danneggiata. Ma nessuno di questi due

elementi potrebbe addursi come coerente giustificazione per

l'esclusione dall'amnistia, in presenza di una esplicita estensione

di questa alla corrispondente fattispecie della truffa aggravata di

diritto comune. Non la qualità di militare dell'agente, che non

esclude affatto l'applicazione dell'amnistia né ai reati militari

rientranti nel limite generale di pena previsto dall'art. 1, comma 1,

lett. a), del d.P.R. n. 75 del 1990, né allo stesso reato di truffa

aggravata a danno delle amministrazioni non militari dello Stato,

punibile a norma dell'art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen. Ma

nemmeno, d'altra parte, la qualità militare dell'amministrazione

danneggiata, poiché non sono esclusi dall'amnistia i fatti di truffa

commessi a danno dell'amministrazione militare da soggetti non

militari: senza dire che l'interesse patrimoniale

dell'amministrazione militare non si differenzia, sotto il profilo

delle esigenze di tutela, da quello delle amministrazioni statali non

militari.

6. - In assenza, dunque, di obiettive apprezzabili ragioni che

possano giustificare il diverso trattamento delle due figure

delittuose ai fini della concessione dell'amnistia, deve ritenersi

costituzionalmente illegittima la norma denunciata nella parte in cui

omette di prevedere, e quindi esclude, la concessione dell'amnistia

per il reato di truffa militare aggravata, alle stesse condizioni e

negli stessi limiti con i quali il beneficio è concesso nel caso di

truffa aggravata, e quindi "sempre che non ricorra la circostanza

aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale", ciò

l'aggravante del danno di rilevante entità.

Una siffatta estensione potrebbe, in astratto, realizzarsi anche in

base ad una interpretazione che tenda ad adeguare il contenuto della

norma alla Costituzione, eliminando la disparità di trattamento

ingiustificata, e dunque in base al criterio della interpretazione

conforme a Costituzione. In tal senso, infatti, si è pronunciata la

Corte di cassazione, in una sentenza che ha appunto ritenuto

applicabile l'amnistia, in base all'art. 1, comma 1, lett. c), n. 4,

al delitto di truffa militare aggravata previsto dall'art. 234,

secondo comma, cod. pen. mil. di pace (Cass. pen., sez. I, 18 luglio

1994, n. 979).

Nondimeno, al di là degli ostacoli che siffatta esegesi incontra -

data la natura, come si è detto, eccezionale e tassativa della

elencazione, contenuta nel citato art. 1, comma 1, lett. c), dei

reati inclusi nell amnistia benché puniti con pene superiori al

limite stabilito in via generale - la Corte ritiene che ragioni di

certezza giuridica, anche in relazione alla estensione degli effetti

della pronuncia di incostituzionalità ai giudicati pregressi (art.

30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) impongano di

pervenire all'adeguamento costituzionale della norma attraverso una

pronuncia di illegittimità costituzionale.

7. - La dichiarazione di illegittimità va estesa, ai sensi

dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, alla disposizione

corrispondente della legge di delegazione per la concessione

dell'amnistia (art. 1, comma 1, lett. c), n. 4, della legge 11 aprile

1990, n. 73).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,

lett. c), n. 4, del d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di

amnistia), nella parte in cui non prevede l'applicazione

dell'amnistia per il delitto di truffa militare aggravata, previsto e

punito dall'art. 234, secondo comma, del codice penale militare di

pace, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista

dall'art. 61, n. 7, del codice penale;

Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), n.

4, della legge 11 aprile 1990, n. 73 (Delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia), nella parte in cui non

prevede la concessione dell'amnistia per il delitto di truffa

militare aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma,

del codice penale militare di pace, sempre che non ricorra la

circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice

penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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