Art. 81 — Conseguenze della dichiarazione di dissesto
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con l'ordinanza in epigrafe; dich…
Art. 253 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 Cost., riguardo alla speciale procedura di liquidazione ora prevista per gli enti locali in stato di dissesto, nei confronti dell'art. 81, comma 4, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dall'art. 21 del d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, secondo il quale a decorrere dalla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, i crediti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. Con l'ordinanza di rimessione, infatti, si ripropongono - in base all'errato presupposto interpretativo che la disposizione impugnata escludesse la facoltà del creditore di far valere tali diritti verso l'ente locale anche dopo la cessazione dello stato di dissesto e l'esaurimento delle procedure di gestione straordinaria e risanamento - censure sostanzialmente identiche ad alcune di quelle già dichiarate infondate dalla Corte in precedente giudizio sulla medesima norma e senza che peraltro, rispetto a quelli già esaminati, vengano addotti profili o argomenti nuovi. - In termini, S. n. 269/1998, ma v. anche, in giudizi su disposizioni del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68) S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. red.: S. Pomodoro
Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 21 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quò, della 'par condiciò dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorché sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversità di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro
Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 113 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giacché è erroneo il presupposto, da cui muove il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori - secondo quanto la Corte ha già affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che è da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. - Cfr., sul risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario previsto dal previgente decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. - Sull'obbligo per il giudice di seguire, in caso di disposizione legislativa polisensa, l'interpretazione che non si presta a dubbi di legittimità costituzionale, S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista
Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 89 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1997 al 13 ottobre 2000. 345 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel testo modificato dall'articolo 3 del decreto - legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art81 · fonte del testo
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