Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 8/2001

    Altra decisione
    4 gennaio 2001

    Restituzione atti al giudice rimettente perchè riesamini la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nella parte in cui preclude solo ai "vecchi creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e dispone che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma amministrativo, non vincolato a termini di durata prefissati per legge, sollevata in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, per la lamentata disparità di trattamento tra categorie di creditori e la privazione del "bene-titolo di credito" e del diritto di difesa. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale, oltre a prevedere all'articolo 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali. A.G.

    Art. 89 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 269/1998

    Questione infondata
    17 luglio 1998

    Non sono fondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4, anche in combinato disposto con l'art. 89, comma 11, e degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336, giacché è erroneo il presupposto, da cui muove il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei confronti di esso non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria: tali frutti ed accessori - secondo quanto la Corte ha già affermato (sentenze nn. 149, 155 e 242 del 1994) in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 - maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che è da preferire in quanto non si presta ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale - la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria. Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale e far fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacché i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato. - Cfr., sul risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario previsto dal previgente decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. - Sull'obbligo per il giudice di seguire, in caso di disposizione legislativa polisensa, l'interpretazione che non si presta a dubbi di legittimità costituzionale, S. nn. 149/1994 e 361/1995. red.: S. Evangelista

    Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 89 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 13 ottobre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1998 al 13 ottobre 2000. 810 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Il piano di rilevazione della massa passiva acquista esecutivita' con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'art. 87, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa. Unitamente al deposito l'organo straordinario di liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'art. 88 nella misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 88. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passivita' inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva gli importi degli accantonamenti non piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo o per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'art. 87, comma 6. Successivamente all'erogazione del primo acconto l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le passivita' gia' inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente, utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 88, comma 8 per il pagamento a saldo delle passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione. PERIODOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 15 SETTEMRE 1997 aggiunto: 18 AGOSTO 2000, N. tolto: 342. A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'art. 88, e comunque entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero dell'interno. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della Commissione di ricerca per la finanza locale, la quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita', sino alla concorrenza della massa attiva realizzata. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel provvedimento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 OTTOBRE 1998, N. 410. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione. 12 -bis. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione di ricerca per la finanza locale, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. aggiunto: 267

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art89 · fonte del testo

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