Corte costituzionale

Ordinanza n. 353/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/10/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4,

del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali), modificato dall'art. 21

del decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni

correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in

materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali),

promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1997 dal giudice di pace

di Napoli nel procedimento civile vertente tra la Cooperativa Relufra

Costruzioni S.r.l. e l'Amministrazione provinciale di Napoli,

iscritta al n. 768 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,

dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della Cooperativa Relufra Costruzioni

S.r.l. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso nei

confronti della provincia di Napoli, in stato di dissesto

finanziario, da un creditore che chiedeva, oltre che l'accertamento

del proprio credito sorto anteriormente alla dichiarazione di

dissesto finanziario dell'ente debitore, anche il pagamento dei

successivi interessi di mora, il giudice di pace di Napoli, con

ordinanza emessa il 18 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3, 23, 41 e 53 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti

locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno

1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e

contabile degli enti locali), il quale prevede che, a decorrere dalla

data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino

all'approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 89

dello stesso decreto legislativo, i debiti insoluti non producono

interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria;

Che, ad avviso del giudice rimettente, la disposizione denunciata

esclude che i debiti insoluti producano interessi, determinando

così: la perdita definitiva di un credito, che si tradurrebbe

sostanzialmente nella imposizione di una prestazione patrimoniale; la

violazione del principio di eguaglianza, per il trattamento deteriore

riservato ai creditori degli enti locali in stato di dissesto; la

compressione e penalizzazione della libertà di iniziativa economica,

per il mancato riconoscimento degli interessi;

Che nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale si è

costituito il creditore che agiva nel giudizio principale, chiedendo,

anche con una memoria depositata in prossimità della camera di

consiglio, l'accoglimento della questione.

Che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione di legittimità costituzionale, analoga a

quella già decisa dalla Corte con le sentenze nn. 149, 155 e 242 del

1994 e ad altra - sollevata dal pretore di Napoli, sezione distaccata

di Pozzuoli - discussa nella camera di consiglio del 12 novembre 1997

(reg. ord. n. 31 del 1997), sia dichiarata inammissibile e comunque

manifestamente infondata.

Considerato che un'analoga questione concernente la stessa

disposizione denunciata è stata dichiarata non fondata (sentenza n.

269 del 1998), perché proposta sulla base di un erroneo presupposto

interpretativo. Difatti la disposizione denunciata non esclude che,

a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente

locale, i crediti vantati nei confronti di quest'ultimo producano

interessi e siano soggetti a rivalutazione monetaria. Tali frutti ed

accessori del credito maturano anche successivamente all'apertura

della procedura concorsuale (cfr. sentenze nn. 149, 155 e 242 del

1994, in riferimento all'analoga disposizione dettata dall'art. 21

del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8), ma non sono opponibili ad

essa e sono esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre rimane

integra - secondo un'interpretazione, compatibile con il testo

normativo e coerente con i principi delle procedure concorsuali, che

è da preferire in quanto non si presta al prospettato dubbio di

legittimità costituzionale - la facoltà del creditore di esercitare

tali diritti nei confronti dell'ente locale, una volta cessato lo

stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria,

la quale tende al risanamento finanziario dell'ente locale e a far

fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un

apposito mutuo a carico dello Stato.

Che la questione sollevata non prospetta profili o argomenti nuovi

rispetto a quelli esaminati dalla Corte e deve essere, pertanto,

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 81, comma 4, del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti

locali), modificato dall'art. 21 del decreto legislativo 11 giugno

1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25

febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e

contabile degli enti locali), sollevata, in riferimento agli artt. 2,

3, 23, 41 e 53 della Costituzione, dal giudice di pace di Napoli con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998.

Il presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:353 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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