Art. 113 — Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Abrogato dal 13 ottobre 2000
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta priva di elementi idonei alla individuazione della fattispecie oggetto del giudizio principale e, quindi, del carattere di pregiudizialità rispetto ad esso della questione sottoposta all'esame della Corte. red.: G. Leo
Art. 113 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 113, comma 1, d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), e 1-'bis', comma 4 -'bis', l. 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost.. - O. n. 424/1996.
Art. 113 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 81 e 113 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) denunciati in quanto, in caso di dissesto degli enti locali, prevedono forme di procedura esecutiva sotto vari aspetti lesive, ad avviso del giudice 'a quò, della 'par condiciò dei diritti dei creditori - che i poteri riconosciuti all'amministrazione ridurrebbero inoltre a meri interessi legittimi - e del principio della responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. Difetta infatti nell'ordinanza di rimessione la necessaria motivazione della rilevanza della questione, non desumibile neppure da una descrizione, ancorché sommaria, della fattispecie oggetto della controversia di provenienza, che d'altra parte la diversità di contenuto delle due norme congiuntamente denunciate non consente di ricostruire nemmeno induttivamente. red.: S. Pomodoro
Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 113 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1998 al 13 ottobre 2000. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, destinate a:
tolto: a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
tolto: b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
tolto: c) espletamento dei servizi locali indispensabili. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'art. 27, comma 1, n. 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-02-25;77~art113 · fonte del testo
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