L'art. 81 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 81 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto). - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 92, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio. 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge. 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 89 i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne' sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 353/1998

    Questione infondata
    9 ottobre 1998

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 41 e 53 Cost., riguardo alla speciale procedura di liquidazione ora prevista per gli enti locali in stato di dissesto, nei confronti dell'art. 81, comma 4, del d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, modificato dall'art. 21 del d.lgs. 11 giugno 1996, n. 336, secondo il quale a decorrere dalla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale, i crediti insoluti non producono interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria. Con l'ordinanza di rimessione, infatti, si ripropongono - in base all'errato presupposto interpretativo che la disposizione impugnata escludesse la facoltà del creditore di far valere tali diritti verso l'ente locale anche dopo la cessazione dello stato di dissesto e l'esaurimento delle procedure di gestione straordinaria e risanamento - censure sostanzialmente identiche ad alcune di quelle già dichiarate infondate dalla Corte in precedente giudizio sulla medesima norma e senza che peraltro, rispetto a quelli già esaminati, vengano addotti profili o argomenti nuovi. - In termini, S. n. 269/1998, ma v. anche, in giudizi su disposizioni del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 (conv. in l. 19 marzo 1993, n. 68) S. nn. 149/1994, 155/1994 e 242/1994. red.: S. Pomodoro

    Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 21 Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 269/1998

    Questione infondata
    17 luglio 1998

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 81, comma 4; degli artt. 81, comma 4, e 89, comma 11; degli artt. da 77 a 99 (capo VII) del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal decreto legislativo 11 giugno 1996, n. 336 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 25 feb…

    Art. 81 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 89 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art21 · fonte del testo

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