Art. 31 — Finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle societa' ((ed enti partecipati da enti locali)), la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro. L'incremento di cui al comma 1 puo' essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle societa' partecipate. Il pagamento concerne:

  • a)i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
  • b)i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
  • c)i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1.La concessione dell'anticipazione e' subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle societa' partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle societa' partecipate interessate. Le societa' partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo e all'articolo 32, destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le societa' partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto legge n.35 del 2013. I collegi sindacali delle societa' partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.

Testo vigente dal 24 giugno 2014

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Che cosa è cambiato dal 24 giugno 2014

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 2014 al 24 giugno 2014. 1 parola tolta, 3 parole aggiunte.

Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle societa' tolto: partecipate aggiunto: ed enti partecipati da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2014-04-24;66~art31 · fonte del testo

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