Art. 159 — Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

  • a)pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
  • b)pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
  • c)espletamento dei servizi locali indispensabili. 16 Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalita'. 16 Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere. 16 I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4. e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non prevede che la impignorabilita' delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalita' e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

Testo vigente dal 26 giugno 2003

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 211/2003

    Ha colpito questo articolo
    18 giugno 2003

    Manifesta inammissibilità, per evidente difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto prevede la rilevabilità d'ufficio della nullità del processo esecutivo nei confronti dell'ente locale. Come, infatti, riferito dal rimettente, la impignorabilità, con la conseguente nullità del processo esecutivo, risulta essere stata eccepita, nella fattispecie in esame, dal comune esecutato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 159 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 223/2020

    Questione infondata
    23 ottobre 2020

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000, l'oggetto del giudizio va limitato al comma 2. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale è ricondotto al solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione.

    Art. 24 cost. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 159 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 83/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto non ammetta procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Limitandosi a fissare una semplice modalità dell’azione esecutiva, evidentemente funzionale all’esigenza di imprimere – secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa disposizione – una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell’ente locale a tutela dell’interesse pubblico, la norma censurata non risulta, infatti, di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza.

    Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 24 cost. · Art. 253 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 26 giugno 2003.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in G.U. 1a s.s. 25/6/2003, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non prevede che la impignorabilita' delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalita' e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art159 · fonte del testo

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