Corte costituzionale

Ordinanza n. 194/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1999 · relatore Annibale Marini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 113, comma 1,

del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento

finanziario e contabile degli enti locali), e 1-bis comma 4-bis della

legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria

unica per enti ed organismi pubblici), promosso con ordinanza emessa

il 21 maggio 1998 dal pretore di Reggio Calabria - sezione distaccata

di Melito Porto Salvo nel procedimento civile vertente tra Marrone

Carmine e il comune di Pozzuoli ed altro, iscritta al n. 545 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Marrone Carmine, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice

relatore Annibale Marini.

Ritenuto che il pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di

Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 21 maggio 1998, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 113, comma 1, del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario

e contabile degli enti locali), nella parte in cui non ammette

procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti

degli enti locali di cui all'art.1, comma 2, della stessa legge

presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri, e dell'art. 1-bis

comma 4-bis della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del

sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici), nella

parte in cui non ammette - nei confronti degli enti ed organismi

pubblici indicati nella tabella A della citata legge - atti di

sequestro e di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello

Stato e presso le sezioni decentrate del bancoposta a pena di

nullità rilevabile anche d'ufficio;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

violerebbero i richiamati principi costituzionali sotto molteplici

aspetti ed in particolare: a) determinerebbero una ingiustificata

posizione di privilegio a favore degli enti di cui alla tabella A

della legge 29 ottobre 1984, n. 720; b) introdurrebbero ipotesi di

nullità della procedura esecutiva rilevabili di ufficio in un

sistema che non conosce vizi rilevabili d'ufficio diversi da quelli

espressamente previsti dal codice di rito; c) impedirebbero di adire

il giudice naturale identificato con quello del luogo ove si

rinvengono beni e crediti degli enti pubblici utilmente pignorabili;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione

venga dichiarata inammissibile in quanto l'ordinanza di rimessione,

risultando priva di una pur sintetica esposizione degli elementi di

fatto della controversia, non consentirebbe un effettivo riscontro

della rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che nel merito, ad avviso della stessa difesa, la questione

sarebbe comunque infondata in quanto la disciplina censurata

troverebbe una ragionevole giustificazione nella specificità della

posizione della pubblica amministrazione e nella opportunità di

assicurare una gestione delle risorse funzionale al perseguimento

delle finalità di interesse pubblico proprie dell'ente esecutato;

che si è costituita la parte privata nel giudizio a quo con

memoria depositata fuori termine.

Considerato che, secondo la costante giurisprudenza di questa

Corte, la questione di legittimità costituzionale, per risultare

ammissibile, esige l'indicazione, nell'ordinanza di rimessione, delle

circostanze di fatto oggetto della controversia, onde consentire alla

Corte le valutazioni di sua competenza anche in ordine alla rilevanza

della questione così come proposta dal rimettente (ex plurimis:

ordinanza n. 424 del 1996);

che, nel caso in esame, non avendo il giudice a quo specificato

presso quale soggetto, diverso dal tesoriere dell'ente, sarebbe stata

attivata la procedura esecutiva, resta dubbia l'applicabilità nel

giudizio principale della norma, denunciata dal rimettente, che

esclude l'ammissibilità di atti di sequestro o di pignoramento

presso le sezioni di tesoreria dello Stato e presso le sezioni

decentrate del bancoposta;

che, pertanto, risultando impossibile valutare l'applicabilità

nel giudizio a quo delle norme congiuntamente denunciate dal

rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli articoli 113, comma 1, del decreto

legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e

contabile degli enti locali), e 1-bis comma 4-bis della legge 29

ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per

enti ed organismi pubblici), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 25 della Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria, sezione

distaccata di Melito Porto Salvo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:194 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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