Art. 1 — Abrogazione di reati
Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
- a)485;
- b)486;
- c)594;
- d)627;
- e)647.
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.
La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Art. 1 · Art. 2043 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 2727 c.c.
Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di settembre 2025 ↗.
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È dichiarata inammissibile, per aberratio ictus, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 7 del 2016, il quale, abrogando alcune norme incriminatrici recate dal codice penale, omette di abrogare e trasformare in illecito amministrativo il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Il rimettente avrebbe dovuto censurare l’art. 3 del d.lgs. n. 8 del 2016, che disciplina la depenalizzazione nominativa dei reati contemplati dalla legislazione speciale (quale è quello qui in considerazione), mentre la disposizione indubbiata abroga i reati di cui agli artt. 485, 486, 594, 627 e 647 cod. pen., che nulla hanno a che fare con quello di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, in attuazione del criterio direttivo afferente all’abrogazione di alcuni reati, con contemporanea sottoposizione dei corrispondenti fatti a sanzioni pecuniarie civili a carattere punitivo.
Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di depenalizzazione
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e 1, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurati dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE e agli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen., trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili. Le censure proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 CDFUE, incorrono nelle medesime ragioni di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema - e di manifesta inammissibilità - per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - già rilevate dalla sentenza n. 37 del 2019 rispetto a questioni sostanzialmente identiche sollevate dallo stesso rimettente; mentre l'ulteriore profilo di censura, formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, è sfornito di qualsiasi sviluppo argomentativo. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 37 del 2019 ).
Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Venezia, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 della CDFUE - dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Il rimettente non ha chiarito in alcun modo in che senso debba ritenersi esistente una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale imponga la criminalizzazione delle offese all'onore individuale né in che senso la tutela di quest'ultimo dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto eurounitario: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 della Carta medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011 ).
Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 10 cost. · Art. 117 cost.
Posto che, conformemente all'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, l'incompetenza del tribunale a conoscere di reati appartenenti alla competenza del giudice di pace deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'art. 491, comma 1, cod. proc. pen., sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 7 del 2016, sollevate dal rimettente tribunale in un giudizio avente ad oggetto reati, quali l'ingiuria e la minaccia non grave, entrambi di competenza del giudice di pace, non risultando sollevata nel giudizio a quo alcuna eccezione di incompetenza per materia, cosicché risulta non solo plausibile, ma anche conforme al diritto vivente, la competenza ritenuta dal rimettente.
Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo e per carenza di autonoma motivazione - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurato dal Giudice di pace di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 70 Cost., nella parte in cui non prevede che i procedimenti penali aventi ad oggetto la contestazione del reato di minaccia di cui all'art. 612 cod. pen. possano essere estinti mediante il pagamento anche rateizzato di un importo pari alla metà della pena pecuniaria, nonché nella parte in cui non prevede l'abrogazione dell'art. 612 cod. pen. L'ordinanza di rimessione è del tutto priva della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo ed è motivata con mero e integrale rinvio alle argomentazioni contenute nell'istanza - allegata e "da intendersi interamente [...] ritrascritta" - proposta dal difensore di alcuni imputati. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 7 del 2018 e n. 46 del 2017 ). Per consolidata giurisprudenza costituzionale, nei giudizi incidentali non è ammessa la c.d. motivazione per relationem, giacché il principio di autonomia di ciascun giudizio incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della ritenuta non manifesta infondatezza, non potendo [egli] limitarsi ad un mero richiamo di quelli evidenziati dalle parti nel corso del processo principale, ovvero da altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2017, n. 170 del 2015, n. 49 del 2015, n. 22 del 2015, n. 10 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 19 del 2018, n. 33 del 2014, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;7~art1 · fonte del testo
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