Il Governo e' delegato ad adottare, entro i termini e con le procedure di cui ai commi 4 e 5, uno o piu' decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i principi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
  • 1)edilizia e urbanistica;
  • 2)ambiente, territorio e paesaggio;
  • 3)alimenti e bevande;
  • 4)salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • 5)sicurezza pubblica;
  • 6)giochi d'azzardo e scommesse;
  • 7)armi ed esplosivi;
  • 8)elezioni e finanziamento ai partiti;
  • 9)proprieta' intellettuale e industriale;
  • b)trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
  • 1)i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
  • 2)le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
  • c)trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche' l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
  • d)trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
  • 1)articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
  • 2)articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
  • 3)articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
  • 4)articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
  • 5)articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  • 6)articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
  • e)prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
  • f)indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorita' competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • g)prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilita' di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla meta' della stessa. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
  • a)abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
  • 1)delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
  • 2)articolo 594;
  • 3)articolo 627;
  • 4)articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
  • 5)articolo 635, primo comma;
  • 6)articolo 647;
  • b)abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
  • c)fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
  • d)prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
  • 1)le condotte alle quali si applica;
  • 2)l'importo minimo e massimo della sanzione;
  • 3)l'autorita' competente ad irrogarla;
  • e)prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravita' della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresi', le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o piu' decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonche' dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 2 maggio 2014

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 282/2019

    Questione inammissibile
    20 dicembre 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014 e 1, comma 1, lett. c ), del d.lgs. n. 7 del 2016, censurati dal Giudice di pace di Venezia in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 CDFUE e agli artt. 8 e 10 CEDU, nella parte in cui dispongono l'abrogazione del reato di ingiuria di cui all'art. 594 cod. pen., trasformando la relativa fattispecie in un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie civili. Le censure proposte in riferimento agli artt. 2, 3, 10 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 CDFUE, incorrono nelle medesime ragioni di inammissibilità - per richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale, al di fuori dalle eccezioni desumibili dal sistema - e di manifesta inammissibilità - per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza - già rilevate dalla sentenza n. 37 del 2019 rispetto a questioni sostanzialmente identiche sollevate dallo stesso rimettente; mentre l'ulteriore profilo di censura, formulato in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 10 CEDU, è sfornito di qualsiasi sviluppo argomentativo. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 37 del 2019 ).

    Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/2019

    Questione inammissibile
    6 marzo 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per radicale assenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Venezia, in riferimento agli artt. 10 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 della CDFUE - dell'art. 2, comma 3, lett. a), n. 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui hanno abrogato il delitto di ingiuria in precedenza previsto dall'art. 594 del codice penale. Il rimettente non ha chiarito in alcun modo in che senso debba ritenersi esistente una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta la quale imponga la criminalizzazione delle offese all'onore individuale né in che senso la tutela di quest'ultimo dovrebbe ritenersi materia ricadente entro l'ambito di applicazione del diritto eurounitario: condizione dalla quale dipende la stessa applicabilità della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea negli ordinamenti degli Stati membri, ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 della Carta medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2018, n. 111 del 2017, n. 63 del 2016 e n. 80 del 2011 ).

    Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 10 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 163/2016

    Altra decisione
    7 luglio 2016

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, sesto comma, del codice penale, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevede che le disposizioni contenute in una legge delega, le quali abrogano o trasformano fattispecie incriminatrici in illecito amministrativo, abbiano immediata applicazione, indipendentemente dalla successiva emanazione dei decreti legislativi di attuazione ovvero anche in loro mancanza; nonché dell'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, impugnato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative e civili introdotte dalla legge in questione, in relazione a condotte tenute in epoca antecedente alla sua entrata in vigore. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, infatti, sono entrati in vigore i decreti legislativi di attuazione della delega di cui all'art. 2 della legge impugnata, che hanno determinato una decisiva trasformazione del quadro normativo di riferimento, alla luce del quale il giudice rimettente aveva sollevato le questioni di legittimità costituzionale. Va, quindi, disposta la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

    Art. 2 c.p. · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 527 c.p. · Art. 594 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2014-04-28;67~art2 · fonte del testo

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