Art. 4 — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 1, lettera f), dopo le parole: «misura di sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' quelli che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale.»;
  • b)all'articolo 5, comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;»;
  • c)all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;»;
  • d)all'articolo 25, comma 1, dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilita' ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;».

Testo vigente dal 18 marzo 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 46/2017

    Questione inammissibile
    24 febbraio 2017

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per lacunosa descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi a quibus e per difetto di motivazione sulla rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 131- bis cod. pen. e 4 del d.lgs. n. 28 del 2015, censurati dal Giudice di pace di Matera, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali UE, nella parte in cui non prevedono che "l'imputato possa esprimere al Giudice, e questi ne debba tener conto in maniera vincolante, il proprio dissenso in ordine alla definizione del processo con sentenza declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto; sentenza, da cui scaturisce per dettato normativo la iscrizione nel casellario giudiziale". Le ordinanze di rimessione non contengono alcuna descrizione dei fatti oggetto dei giudizi principali, limitandosi ad indicare, con il solo numero, le disposizioni che prevedono i reati contestati agli imputati, senza riportare i relativi capi di imputazione; né fanno cenno dell'esistenza degli elementi richiesti dal censurato art. 131- bis per l'applicabilità della causa di non punibilità da esso introdotta. Inoltre, in punto di rilevanza, non è dal rimettente argomentata l'applicabilità (oggetto di contrasto nella giurisprudenza della Cassazione) della suddetta nuova causa di non punibilità al giudizio davanti al giudice di pace, del quale è proprio l'istituto - diversamente strutturato - della esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto (art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000); né è spiegato perché, in luogo di tale specifico istituto, nei giudizi a quibus dovrebbe trovare applicazione la causa di non punibilità prevista in termini generali dall'art. 131- bis . (Precedente citato: sentenza n. 25 del 2015, sulla sensibile diversità fra gli istituti disciplinati dall'art. 131-bis cod. pen. e dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000 ). Per costante giurisprudenza, l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie preclude il necessario controllo in punto di rilevanza e rende la questione manifestamente inammissibile. (Precedenti citati: ordinanze n. 237 del 2016, n. 196 del 2016, n. 55 del 2016 e n. 162 del 2015). Il difetto di motivazione sulla rilevanza comporta la manifesta inammissibilità della questione incidentale. ( Precedenti citati: ordinanze n. 290 del 2016 e n. 153 del 2016 ).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 4 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-16;28~art4 · fonte del testo

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