[1]Dopo l'articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti:

[2]«Titolo V

[3]Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

[4]Capo I

[5]Della non punibilita' per particolare tenuita' del fatto. Della modificazione e applicazione della pena». Prima dell'articolo 132 e' inserito il seguente: «Art. 131-bis. - (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa quando, per le modalita' della condotta e per l'esiguita' del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudelta', anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'eta' della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento e' abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche' nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.».

Testo vigente dal 18 marzo 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 156/2020

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2020

    Non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, in quanto già decise nel senso della non fondatezza dalla sentenza n. 207 del 2017. Le questioni sollevate dal rimettente si differenziano dalle precedenti, sia per una più puntuale selezione dei tertia comparationis , sia per la diversa identificazione dell'oggetto di censura. ( Precedente citato: sentenza n. 207 del 2017 ). La riproposizione di una questione già dichiarata infondata, pure in mancanza di argomenti nuovi, non ne determina l'inammissibilità, bensì, in ipotesi, la manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2020, n. 160 del 2019 e n. 99 del 2017; ordinanze n. 96 del 2018, n. 162 del 2017 e n. 290 del 2016 ).

    Art. 131-bis c.p. · Art. 1 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 149/2024

    Questione infondata
    25 luglio 2024

    1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, quinto comma, primo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131…

    Art. 131-bis c.p. · Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 279/2017

    Questione infondata
    21 dicembre 2017

    Nel giudizio incidentale di legittimità degli artt. 1, comma 1, lett. m), della legge n. 67 del 2014 e 131-bis, primo e terzo comma, cod. pen., nonché dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per aberratio ictus [della questione avente ad oggetto l'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen.]. Contrariamente a quanto dedotto, sono proprio le disposizioni della legge delega e del codice penale - censurate in primo luogo dal rimettente - che subordinano l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto al requisito della non abitualità del comportamento, comprendendo nella "abitualità" anche la recidiva specifica e reiterata, contestata nel caso in esame.

    Art. 1 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 131-bis c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-16;28~art1 · fonte del testo

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