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Che cosa è cambiato dal 8 luglio 2001

Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 8 luglio 2001. 637 parole tolte, 10 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:

tolto: a) "organismo notificato", un organismo, stabilito nella Unione europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, designato per una o piu' delle seguenti funzioni:

tolto: 1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica;

tolto: 2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualita' aziendale;

tolto: b) "requisiti essenziali", quei requisiti che si riferiscono:

tolto: 1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non e' gia' contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;

tolto: 2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura in cui tale requisito non e' gia' contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;

tolto: 3) alla compatibilita' elettromagnetica, nella misura in cui essi riguardano l'apparecchiatura terminale in modo specifico;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: 4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;

tolto: 5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radio- frequenze, inclusa la utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri di comunicazioni via satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione;

tolto: 6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e interrompere collegamenti reali o virtuali;

tolto: 7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;

tolto: c) "rete pubblica di telecomunicazioni", l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

tolto: d) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:

tolto: 1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni,

tolto: 2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

tolto: e) "apparecchiatura", un'apparecchiatura di telecomunicazioni suscettibile di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a tale impiego;

tolto: f) "apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite", destinata o non destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazioni, di seguito denominata "stazione satellitare", apparecchiatura idonea alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione, oppure alla sola ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base spaziale, escludendo pero' le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della rete pubblica di telecomunicazioni;

tolto: g) "collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni", qualsiasi collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento spaziale in tale collegamento;

tolto: h) "interfaccia terrestre", quella parte della apparecchiatura di cui alla lettera f) che si interconnette con la rete pubblica di telecomunicazioni;

tolto: i) "specifica tecnica", la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualita', le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura;

tolto: l) "norma tecnica", la specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non e' obbligatoria;

tolto: m) "regola tecnica comune", la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee, valida nei paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza e' obbligatoria;

tolto: n) "approvazione amministrativa", l'atto relativo alla idoneita' di un'apparecchiatura terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2001, N. 269

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;614~art1 · fonte del testo

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