Art. 1 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
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2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 13 marzo 1997 al 16 settembre 2003. 875 parole tolte, 10 parole aggiunte in 25 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto si intendono per:
tolto: a) "apparecchiature terminali", le apparecchiature destinate ad essere collegate mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico, ad una rete pubblica di telecomunicazione, vale a dire ad essere collegate direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazione, in quanto collegate direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni; tra le apparecchiature terminali rientrano anche le apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite destinate o non destinate ad essere collegate ad una rete pubblica di telecomunicazione;
tolto: b) "apparecchiature delle stazioni terrene per i collegamenti via satellite", le apparecchiature che possono essere usate soltanto per trasmettere (trasmittenti) o per trasmettere e ricevere (ricetrasmittenti) o unicamente per ricevere (riceventi) segnali di radiocomunicazioni a mezzo satelliti od altri sistemi spaziali;
tolto: c) "diritti esclusivi":
tolto: 1) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facolta' di commercializzare, allacciare, installare e manutenere le apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
tolto: 2) i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facolta' di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attivita' all'interno di una determinata area geografica;
tolto: d) "diritti speciali ":
tolto: 1) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante qualsiasi atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
tolto: a) limita a due o piu' il numero di dette imprese, non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione o
tolto: b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese concorrenti o
tolto: c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di immettere in commercio, di allacciare, di installare e di provvedere alla manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
tolto: 2) i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica:
tolto: a) limita a due o piu' il numero di dette imprese, autorizzate ad offrire un servizio o ad effettuare un'attivita', non conformandosi a criteri di obiettivita', proporzionalita' e non discriminazione o
tolto: b) designa, non conformandosi a tali criteri, numerose imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o ad effettuare un'attivita' o
tolto: c) conferisce a ciascuna impresa, non conformandosi a detti criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacita' di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di effettuare la stessa attivita' nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
tolto: e) "servizi di telecomunicazioni", i servizi che consistono totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni;
tolto: f) "reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite", un complesso di due o piu' stazioni terrene (unita' terminali di satellite) che interagiscono per mezzo di un satellite;
tolto: g) "servizi di rete via satellite", l'impianto e l'esercizio di reti di stazioni terrene per collegamenti via satellite; i servizi in oggetto consistono nella realizzazione di radiocomunicazioni con il segmento spaziale (collegamento ascendente) mediante stazioni terrene per collegamenti via satellite e di radiocomunicazioni tra il segmento spaziale e le stazioni terrene (collegamento discendente);
tolto: h) "servizi di comunicazione via satellite", i servizi per la cui fornitura si ricorra, integralmente o parzialmente, a servizi di rete via satellite;
tolto: i) "servizi via satellite", la fornitura, separata o congiunta, di servizi di comunicazione via satellite e di servizi di rete via satellite;
tolto: l) "esigenze fondamentali", i motivi di interesse pubblico di natura non economica in base ai quali possono essere imposte condizioni relative all'installazione e alla gestione di reti di telecomunicazioni ovvero alla fornitura di servizi di telecomunicazioni: tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete e, se del caso, il mantenimento della sua integrita' e l'interfunzionalita' dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbana e rurale nonche' l'impiego efficiente dello spettro di frequenze e la prevenzione di interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni via radio e altri sistemi tecnici spaziali o terrestri; la protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonche' la tutela della sfera privata;
tolto: m) "VSAT" (very small aperture terminals), una rete destinata ad effettuare servizi dati, video e voce che puo' prevedere l'impiego di una stazione terrena di controllo (stazione HUB - host user based) e di piu' stazioni terrene periferiche VSAT che possono essere o solo riceventi (VSAT unidirezionali) o riceventi e trasmittenti (VSAT bidirezionali);
tolto: n) "SNG" (satellite news gathering), una stazione terrena trasportabile, utilizzata a titolo temporaneo per effettuare riprese televisive da trasmettere ad un centro di produzione di programmi;
tolto: o) "capacita' spaziale", l'offerta da parte di un operatore satellitare di capacita' di segmento spaziale derivante da sistemi satellitari nazionali ed internazionali;
tolto: p) "organismi di telecomunicazioni", gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali lo Stato italiano concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazione e, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-11;55~art1 · fonte del testo
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