Art. 2 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 8 luglio 2001. 337 parole tolte, 10 parole aggiunte in 17 capoversi.
tolto: Presentazione della domanda
tolto: 1. La domanda di accreditamento puo' essere presentata solo da un organismo pubblico o da una ditta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che intende svolgere nel territorio nazionale prove su terminali, su apparecchiature o su sistemi di rete per telecomunicazioni. 2. Il richiedente deve inoltrare la domanda, in carta bollata, alla direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (viale America, 201, 00144 Roma) contenente le seguenti indicazioni:
tolto: a) nome o ragione sociale del richiedente;
tolto: b) indirizzo o sede del richiedente;
tolto: c) nome del laboratorio candidato;
tolto: d) sede del laboratorio;
tolto: e) regole tecniche comuni, norme tecniche europee, norme armonizzate, regole e norme tecniche nazionali cui fa riferimento il laboratorio;
tolto: f) nome del responsabile dei rapporti con la predetta direzione generale;
tolto: g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la medesima direzione;
tolto: h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del laboratorio (fase istruttoria, visite tecniche, rilascio del certificato di accreditamento);
tolto: i) elenco degli allegati;
tolto: l) firma del richiedente. 3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, e' presentata una domanda distinta. 4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
tolto: a) un attestato concernente la qualita' ove la richiesta provenga da un organismo pubblico;
tolto: b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura qualora si configuri come ditta;
tolto: c) una polizza di assicurazione per responsabilita' civile con massimale non inferiore a tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta polizza non e' prodotta nel caso in cui il richiedente e' un organismo pubblico;
tolto: d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione, di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di tali linee;
tolto: e) due copie del manuale della qualita', redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della qualita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2001, N. 269
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;614~allegato-5-procedura-di-accreditamento-dei-laboratori-di-pro-art2 · fonte del testo
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