Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 9 maggio 2001, n. 269.
Abrogato dal 8 luglio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 8 luglio 2001. 327 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato, di cui all'allegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica. Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea, se non dimostra di aver gia' adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, e' tenuto ad attestare una sola volta, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalita' e del segmento di mercato per il quale e' stata prevista. Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2 deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione europea. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola ricezione non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla sola sigla CE. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o riceventi e trasmittenti non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di cui all'allegato 7, costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato a seguito della valutazione di conformita' effettuata sulla base di quanto previsto negli allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore, stabilito nell'Unione europea e responsabile dell'immissione nel mercato comunitario, appone sulle altre apparecchiature la marcatura di cui all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola, del nome del costruttore o del fornitore. La visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE non puo' essere limitata da altro marchio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2001, N. 269
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;614~art4 · fonte del testo
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