Art. 2 — Definizioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 maggio 2018, n. 81.
Abrogato dal 17 luglio 2018
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 2004 al 17 luglio 2018. 298 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo di intende per:
tolto: a) emissione: rilascio nell'atmosfera di sostanze provenienti da fonti puntuali o diffuse;
tolto: b) limite nazionale di emissione: quantita' massima di una sostanza, espressa in migliaia di tonnellate, che puo' essere emessa sul territorio nazionale nell'arco di un anno solare;
tolto: c) traffico marittimo internazionale: qualsiasi attivita' di movimentazione di merci e passeggeri via mare che avviene tra Stati, escluse quelle all'interno dei porti;
tolto: d) ciclo di atterraggio e di decollo: ciclo rappresentato dal periodo di 4.0 minuti per l'avvicinamento, di 26.0 minuti per il rullaggio/riposo a terra, di 0.7 minuti per il decollo e di 2.2 minuti per la salita;
tolto: e) ossidi di azoto (NOX): ossido di azoto e biossido di azoto espressi come biossido di azoto;
tolto: f) composti organici volatili (COV): tutti i composti organici derivanti da attivita' umane, escluso il metano, che possono produrre ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di azoto in presenza di luce solare;
tolto: g) ozono al livello del suolo: ozono nella parte piu' bassa della troposfera;
tolto: h) proiezioni delle emissioni: calcolo previsionale del valore delle emissioni nazionali, eseguito su base annuale per ogni inquinante di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione ad un anno futuro e determinato sulla base degli inventari di cui all'articolo 4, della normativa vigente, dell'evoluzione delle variabili tecnico-ecomoniche e degli effetti delle politiche e delle misure di riduzione previste ed attuate;
tolto: i) obiettivi di riduzione delle emissioni: riduzione delle emissioni, che deve essere conseguita entro il 2010 rispetto alle emissioni calcolate per il 2001, contenute nel «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, di ossidi di azoto, di composti organici volatili e di ammoniaca», notificato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2018, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-05-21;171~art2 · fonte del testo
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