Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 novembre 2007, n. 194.
Abrogato dal 10 novembre 2007
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 10 novembre 2007. 448 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
tolto: a) "apparecchi", tutti i dispositivi elettrici ed elettronici nonche' le apparecchiature, i sistemi e gli impianti contenenti componenti elettrici o elettronici;
tolto: b) "disturbi elettromagnetici", i fenomeni elettromagnetici che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema;
tolto: c) "immunita'", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di dis- turbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue prestazioni;
tolto: d) "compatibilita' elettromagnetica", l'idoneita' di un dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per tutto cio' che si trova in tale ambiente;
tolto: e) "organismo competente", ogni organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare una relazione tecnica o un attestato per gli apparecchi di cui alla lettera a);
tolto: f) "attestato di esame CE del tipo", il documento in cui un organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio esaminato e' conforme ai requisiti del presente decreto;
tolto: g) "organismo notificato", organismo stabilito nell'Unione europea rispondente ai criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera l), notificato alla Commissione delle Comunita' europee ed agli altri Stati membri;
tolto: h) "laboratorio di prova accreditato", il laboratorio di prova accreditato sulla base del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, che esegue le prove prescritte dalle regole tecniche comuni e dalle regole e norme tecniche europee e nazionali;
tolto: i) "apparecchiatura terminale", di seguito indicata con la parola "terminale", un'apparecchiatura di telecomunicazioni, destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire:
tolto: 1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni;
tolto: 2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;
tolto: l) "apparecchi radiotrasmittenti", apparecchiature radio i cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari, emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le radiocomunicazioni;
tolto: m) "radioamatore", persona, debitamente autorizzata, che si interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione detto "d'amatore" avente per oggetto l'istruzione individuale, l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
tolto: n) "costruttore o fabbricante", il responsabile della progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla lettera a) oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri apparecchi di cui alla stessa lettera a) oppure ancora colui che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da terzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 194
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;615~art1 · fonte del testo
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