Art. 1 (Allegato 5 Procedura di accreditamento dei laboratori di prova)
Testo vigente dal 8 luglio 2001
Testo vigente dal 8 luglio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 6 dicembre 1996 al 8 luglio 2001. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
Art. 1tolto: . Condizioni generali
tolto: 1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacita' per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove. 2. Il rilascio del certificato di accreditamento da' al laboratorio, accreditato secondo la presente procedura, la possibilita' di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti nell'ambito della Unione europea. 3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di riservatezza verso terzi. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 9 MAGGIO 2001, N. 269
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-11-12;614~allegato-5-procedura-di-accreditamento-dei-laboratori-di-pro-art1 · fonte del testo
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