Al fine della determinazione dell'ammontare della pensione, l'anzianita' contributiva massima computabile dei lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, e' elevata a 40 anni. L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole fra i seguenti importi:

  • a)80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
  • b)88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera, a), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano confermate le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407. Per le anzianita' maturate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori di cui all'art. 2, commi 1 e 2, si applica l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per i lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, l'importo della pensione annua e' determinato sulla base di quanto disposto dall'art. 1, commi 6, 7 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'aliquota di computo per il calcolo delle prestazioni di cui al comma 5 e' fissata al 33 per cento. La contribuzione cosi' ottenuta e' rivalutata in base ai criteri di cui all'art. 1, commi 8 e 9, della citata legge n. 335 del 1995. I criteri di calcolo di cui ai commi 5 e 6 trovano altresi' applicazione nel caso di liquidazione della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ai lavoratori di cui all'art. 2, comma 5, si applica l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della citata legge n. 335 del 1995. Sono abrogati gli articoli 7, ultimo comma, e 10, della legge 25 novembre 1971, n. 1079. A decorrere dal sesto mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto e' altresi' abrogato l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 41. Fermo restando quanto disposto dall'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, come modificato dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, per i lavoratori che cessano dal servizio o passano nella categoria dei dirigenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non trovano applicazione l'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 408, e l'art. 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1079. Ai lavoratori che, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente decreto, si sono avvalsi della facolta' di prosecuzione volotaria di cui all'art. 28 della legge 31 marzo 1956, n. 293, sostituito dall'art. 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 53, e' consentita la possibilita' di proseguire i versamenti volontari necessari per il conseguimento del requisito di anzianita' contributiva e assicurativa prevista nel mese del compimento dell'eta' di pensionamento in vigore nel Fondo di cui all'art. 1, comma 1. La facolta' di cui al comma 11 e' altresi' consentita ai lavoratori che, cessati dal servizio nel medesimo periodo di cui al medesimo comma 11, hanno maturato i requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in vigore alla data della cessazione stessa. Le facolta' di cui ai commi 11 e 12 potranno essere esercitate, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).

Testo vigente dal 31 luglio 2010

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1996 al 31 luglio 2010. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. tolto: Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 28 e dal primo comma dell'art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa e' trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata gia' liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. E' abrogato l'art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari