Art. 6 — Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipedenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di eta', anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianita' contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreche' non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale o dei trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purche' di vecchiaia. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attivita' lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.1 Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facolta' di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facolta' di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di trattamento pensionistico. Gli iscritti che abbiano esercitato la facolta' di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di eta' avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti. 6

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169

1

Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che la deroga ai termini di comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

6

Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' elevato fino al compimento del 65 anno.

Testo vigente dal 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 256/2002

    Questione infondata
    20 giugno 2002

    La disciplina del lavoro, nel regime transitorio vigente nel periodo 1° gennaio 1997 - 30 giugno 1998, non prevede alcuna discriminatoria correlazione, per le lavoratrici, tra età pensionabile ed età lavorativa: infatti, da un lato, le disposizioni che hanno in vario modo ampliato la possibilità di fare ricorso al c.d. pensionamento posticipato non contengono alcuna diversità di disciplina tra i lavoratori dei due sessi, e, dall'altro, le disposizioni che hanno innalzato i limiti della età pensionabile hanno, semplicemente, spostato in avanti i limiti stessi per tutti i lavoratori, mantenendo la differenza già esistente tra uomini e donne, a beneficio di queste ultime. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 54, dell'art. 6, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37, primo comma, della Costituzione, sull'assunto che, nel regime transitorio suindicato, le lavoratrici in possesso dei requisiti per conseguire la pensione di vecchiaia, erano ammesse a continuare la prestazione fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini solo previo onere di opzione. - In tema di donne lavoratrici, stabilità del rapporto ed età lavorativa, v. citate sentenze n. 123/1969, n. 137/1986, n. 498/1988, ordinanze n. 703/1988 e n. 868/1988; nonché a conferma dei principi già affermati le citate sentenze nn. 1106/1988, 371/1989, 134/1991, 503/1991, 404/1993, 296/1994, 345/1994, 64/1996, 335/2000.

    Art. 4 Disciplina dei licenziamenti individuali · Art. 6 Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 · Art. 3 Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale · Art. 11 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1991 al 1 gennaio 1993.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il limite di eta' previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, e' elevato fino al compimento del 65 anno.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-12-29;407~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari