Art. 4 — Pensione di invalidità
Agli iscritti al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di invalidita' e di inabilita' vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresi' l'art. 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, I contributi versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 1, dai lavoratori di cui al medesimo comma 1 successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidita' danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. Sono abrogati gli articoli 7, quarto e quinto comma, e 8, della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
Testo vigente dal 31 ottobre 1996
