Art. 10 — Pensioni minime
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 settembre 1996, n.562.
Abrogato dal 15 novembre 1996
Articolo abrogato dal d.lgs. 16 settembre 1996, n.562.
Abrogato dal 15 novembre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1971 al 15 novembre 1996. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ammontare delle pensioni di invalidita' e di vecchiaia non puo' essere inferiore a lire 520 mila annue, escluse le maggiorazioni per carichi di famiglia. L'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti non puo' essere inferiore a lire 390 mila annue. In ogni caso l'ammontare delle pensioni di cui ai precedenti commi, non puo' essere inferiore al minimo vigente nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, maggiorato del 10 per cento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 SETTEMBRE 1996, N.562
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1079~art10 · fonte del testo
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