Per i lavoratori iscritti al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno 18 anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2 Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro - quota di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per il calcolo della pensione, la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. 2 Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Gli iscritti al Fondo ai quali non sia stata liquidata la pensione o il supplemento di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il trasferimento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti della loro posizione assicurativa in applicazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Le disposizioni del presente comma sono applicablli anche ai superstiti di iscritti cui non sia stata liquidata la pensione indiretta. L'articolo 38 della legge 13 luglio 1965, n. 859, e l'articolo 13 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, sono abrogati.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291

2

con decorrenza dal 1 gennaio 2004

Il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, ha disposto (con l'art. 1-quater, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite; Ha inoltre disposto (con l'art. 1-quater, comma 2) che il comma 3 del presente articolo si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

Testo vigente dal 5 dicembre 2004

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 2004

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1997 al 5 dicembre 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291

    Il D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291, ha disposto (con l'art. 1-quater, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2004 ed in attesa dell'armonizzazione tra le varie gestioni pensionistiche prevista nei principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non puo' eccedere l'80 per cento della retribuzione pensionabile determinata ponderando le retribuzioni pensionabili relative a ciascuna quota di pensione con le rispettive percentuali di rendimento attribuite; Ha inoltre disposto (con l'art. 1-quater, comma 2) che il comma 3 del presente articolo si interpreta nel senso che, per la determinazione della retribuzione pensionabile relativa alle quote di pensione maturate con il metodo retributivo fino al 31 dicembre 1997, l'indennita' di volo e' calcolata nella misura del 100 per cento del suo ammontare.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;164~art2 · fonte del testo

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