A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi e' quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. Per il personale iscritto al Fondo di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995, il contributo e' stabilito in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria - Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e dalle aziende elettriche private alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalita':

  • a)dal 1 gennaio 1997 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 23,26 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,553 per cento;
  • b)dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' stabilita nella misura del 23,56 per cento; dalla medesima data l'aliquota a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura del 7,953 per cento;
  • c)dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro e' pari a quella in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria e quella a carico dei lavoratori e' stabilita nella misura dell'8,353 per cento;
  • d)dal 1 gennaio 2000 per i lavoratori si applica l'aliquota in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La disposizione di cui all'art. 13 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' abrogata. Il contributo al Fondo di cui al comma 1 dovra' essere versato con le modalita', nei termini e con la periodicita' vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Testo vigente dal 31 ottobre 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;562~art1 · fonte del testo

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