Art. 2 — Regime pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione
Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva di almeno diciotto anni interi, la pensione e' interamente liquidata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente, con l'applicazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i lavoratori iscritti al Fondo che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni interi, la pensione e' determinata in base al criterio del pro-quota di cui all'articolo 1, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995. Per il calcolo della pensione la retribuzione pensionabile di riferimento per le anzianita' contributive maturate fino al 31 dicembre 1996 e' quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo. Per i lavoratori di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni in tema di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995. Per i lavoratori iscritti al Fondo, successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privi di anzianita' contributiva alla predetta data, in luogo delle pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita', il Fondo medesimo eroga un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia.
Testo vigente dal 24 dicembre 1996
